Una bevanda non alcolica non può essere venduta come gin. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il caso giudiziario è nato in Germania dove un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha citato l’impresa Pb Vi Goods dinanzi ad un giudice, esprimendo la propria contrarietà, e quindi il divieto, alla vendita di una bevanda analcolica denominata “Virgin Gin Alkoholfrei” (Virgin Gin non alcolico).
L’associazione ritiene che tale designazione sia contraria al diritto dell’Unione, secondo il quale il gin dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcole etilico di origine agricola e presentare una gradazione alcolica minima del 37,5%.
Il giudice tedesco ha interpellato la Corte che ha constatato che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda, come quella in questione, come “gin non alcolico”, per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Che il termine “gin” sia accompagnato dall’indicazione “non alcolico” risulta, pertanto, irrilevante. Il divieto, comunque, non impedisce la vendita del prodotto, ma soltanto di venderlo con la denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, in questo caso il gin.
Una sentenza che può interessare, di riflesso, tutto il mondo degli spirits, come dimostra un regolamento europeo sull’etichettatura delle bevande spiritose, in un momento in cui il no alcol, compresa la versione “dealcolata” di tanti spirits celebri, sta prendendo quota tra i consumatori di tutto il mondo.
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