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La Nazione

Come cambia la Doc ... «L'assetto legislativo delle denominazioni di origine rappresenta uno degli impegni prioritari dell'azione del Ministero delle politiche agricole, attraverso il dialogo con gli operatori della filiera e le regioni, perché è indispensabile adeguare la legge 164/92, comunque ancora valida nella sua impostazione di fondo, all'evoluzione della normativa comunitaria». Parole chiare, quelle del sottosegretario Teresio Delfino, che così introduce i contenuti della bozza di riforma sulla legge 164/92 presentata al Mipaf dagli esperti dell'Accademia italiana della vite e del vino. Una impostazione condivisa in primo luogo dal mondo imprenditoriale. «La 164 ha permesso al produttore di conquistare la fiducia del consumatore - dice Gianni Zonin, proprietario di aziende vitivinicole dal Friuli alla Sicilia - ma ora auspichiamo che la revisione della legge ponga riparo ai difetti, soprattutto nella parte che riguarda la composizione del Comitato nazionale vini (che passerà dagli attuali 40 fino a 18 membri, ovvero solo i rappresentanti della filiera vitivinicola) e nell'apparato sanzionatorio». Su questo aspetto chiarimenti arrivano da Luigi Mainetti, responsabile nazionale del settore vitivinicolo della Coldiretti, che ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha rivisto la legge. «Sarebbe preferibile che l'aspetto delle sanzioni fosse stralciato dalla 164 - dice Mainetti - e che si giungesse ad un autonomo codice delle sanzioni in questo campo, una volta revisionata anche la legge 162/65. Ciò serve ad evitare che la stessa sanzione sia contemplata da più leggi». Ma l'innovazione delle denominazioni di origine si trova soprattutto nei chiarimenti sui concetti di sottozona e microzona, necessari a mettere fine ai contenziosi originati dall'attuale normativa. All'interno delle singole denominazioni di origine controllate è stato poi ridefinita la scelta vendemmiale, i termini di decadenza e di revoca delle denominazioni e si è cercato di semplificare le iscrizioni agli albi delle varietà, soprattutto laddove su una stessa zona insistono più denominazioni. A questo si aggiungerà l'accorpamento della denuncia annuale di raccolta con quella di rivendicazione che va fatta alle Camere di commercio. «In questo abbiamo voluto dare un nuovo potere alle Regioni - spiega Mainetti - che saranno responsabili fin dall'inizio del riconoscimento delle denominazioni». Se la riforma della 164 passerà al vaglio delle Camere, alle Regioni spetterà l'istruttoria con le relative motivazioni sulle denominazioni di origine e si attuerà così una reale devolution in campo vitivinicolo. «Non solo - aggiunge Mainetti - cambieranno le percentuali di rappresentatività dei produttori per l'introduzioni di nuove denominazioni di origine e per la loro successiva modifica. Il numero sarà più ampio dell'attuale. Ciò per rafforzare la tutela del consumatore e dei produttori onesti». Lo snellimento è apprezzato anche dall'Unione italiana vini, per bocca del consigliere delegato Davide Gaeta. «Una semplificazione - dice il membro della "Confindustria del vino" - serve a dare fiducia alle imprese che puntano sulla qualità ma è giusto non destrutturare una buona legge come la 164».

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