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L’INTERVENTO

L’avvocato Antonino La Lumia: “perché la battaglia sul Prošek in Ue ci riguarda tutti”

Esperto in diritto agroalimentare, il presidente del Movimento Forense spiega perché l’Italian Sounding è un problema economico e giuridico
ANTONINO LA LUMIA, DIRITTO AGROALIMENTARE, ITALIAN SOUNDING, MOVIMENTO FORENSE, PROSECCO, PROSEK, Italia
L’avvocato Antonino La Lumia

Le più note bollicine italiane sono in “ebollizione” per la recente richiesta della Croazia di ottenere il riconoscimento della Denominazione del vino Prošek (accolta dall’Unione Europea, che ha pubblicato la domanda nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2021) che ha scatenato, come ben sappiamo, le comprensibili reazioni dei produttori del Prosecco, simbolo del made in Italy, che temono colossali danni economici e di immagine per l’evidente assonanza del nome dei due vini. Ad analizzare la questione è l’avvocato Antonino La Lumia, presidente del Movimento Forense, esperto in diritto agroalimentare, spiegando come “le problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta al “concorrente” Prošek sono attualmente oggetto di discussione nella nona Commissione permanente del Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare) , e si stanno svolgendo, proprio in questi giorni, le audizioni dei rappresentati delle organizzazioni del territorio”.
Oggi il Prosecco è uno degli spumanti più conosciuti e venduti al mondo e, nei primi 6 mesi del 2021, la sua esportazione è cresciuta del 35%, con un volume di affari attorno al miliardo di euro: “proprio nel momento di maggiore espansione internazionale - sottolinea La Lumia - il rischio concreto è altissimo perché i consumatori, spesso distratti da centinaia di etichette, potrebbero essere indotti in errore, facendo confusione tra le Denominazioni, con significativa perdita quote di mercato per l’Italia. La battaglia legale non sarà semplice e l’esito è tutt’altro che scontato: ci sono 60 giorni di tempo per presentare opposizioni alla domanda della Croazia e si stanno già muovendo istituzioni e associazioni di categoria per difendere un prodotto Doc, per la cui tutela sono state riconosciute anche due Docg, il Conegliano Valdobbiadene e l’Asolo”.
Tra i temi sul tavolo, se “la similarità delle Denominazioni è fuori discussione ed è ovviamente il cuore del contrasto, il punto più critico è che Prosecco e Prošek, dal punto di vista enologico, non potrebbero essere più diversi: mentre il vino italiano è uno spumante bianco, ottenuto da uve Glera (storicamente diffuse in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e le cui Colline di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute nel 2019 Patrimonio dell’Unesco) e realizzato con il noto Metodo Martinotti (cioè con la seconda fermentazione in grandi contenitori pressurizzati - le autoclavi - e non in bottiglia), quello croato è fermo e dolce, un classico vino da dessert proveniente dalla Dalmazia e ottenuto da uve appassite, prodotto in poche migliaia di bottiglie all’anno. Questo dato potrebbe teoricamente indurre a negare una confondibilità, trattandosi di prodotti di composizione differente e, soprattutto, con target di clientela potenzialmente non sovrapponibile. Si potrebbe dire: chi cerca un classico spumante si rivolge al Prosecco, chi, invece, intende acquistare un vino dolce, tipicamente da fine pasto, può scegliere il Prošek”.
Per La Lumia, “è tuttavia un ragionamento superficiale, perché la questione ha numerose chiavi di lettura, che coinvolgono profili giuridici, economici e anche di tenuta del sistema eurounitario di protezione. L’accoglimento della domanda di protezione della “menzione tradizionale” per il vino croato può rappresentare un serio pericolo per l’intera catena del made in Italy: l’affinità fonetica e visiva del Prošek pare idonea a evocare, nella mente del consumatore medio europeo, il Prosecco italiano; inoltre, il primo può richiamare anche la qualità delle produzioni italiane, ai soli fini commerciali, attraverso la notorietà mondiale acquisita dal Prosecco. Il nome quasi identico e l’appartenenza alla stessa categoria produttiva “vino” determina, infatti, il concreto rischio di confusione, anche se i prodotti sono venduti in bottiglie diverse tra loro e nonostante il Prosecco sia un “vino spumante” e i vini Prošek siano, invece, “ottenuti da uve appassite”: non è un fenomeno assimilabile all’Italian Sounding, ma, alla fine, l’effetto negativo è il medesimo”.
Non è un caso, sottolinea l’avvocato, che la Corte di Giustizia abbia adottato, da anni, un orientamento molto chiaro, per il quale è sufficiente, ai fini della tutela, che il nome di un prodotto richiami alla mente del consumatore il prodotto che beneficia della Denominazione protetta, pur a fronte della consapevolezza che si tratta di merce diversa: tra le più interessanti pronunce, quelle dei casi Gorgonzola/Cambozola (4 marzo 1999, C-87/97) e Calvados/Verlados (21 gennaio 2016, C-75/15). Quest’ultima, in particolare, ha evidenziato le ragioni di necessaria uniformità di interpretazione e di protezione all’interno dell’Ue, che portano a prendere come riferimento il consumatore medio europeo e non quello del Paese, dove si realizza il prodotto che dà luogo all’evocazione.
Proprio per questo motivo, il mondo agroalimentare italiano ha accolto con stupore l’apertura della Commissione Europea al Prošek (sebbene limitata, per adesso, alla valutazione dei requisiti formali per l’ammissibilità della domanda): è recentissima, d’altronde, la sentenza che ha riconosciuto la tutela della Denominazione dello “Champagne” (9 settembre 2021, C- 783/19). La vicenda ha coinvolto la catena spagnola di bar che utilizzava il segno “Champanillo”, accompagnato da un supporto grafico raffigurante due coppe vicine, riempite di una bevanda spumante (fino al 2015, era in commercio anche una bevanda denominata “Champanillo”, poi bandita in virtù dei principi del Regolamento UE n. 1308/2013). La Corte ha stabilito che le Denominazioni di origine protetta devono essere tutelate da condotte riferite tanto ai servizi quanto ai prodotti, anche se sono solo questi ultimi a beneficiare della denominazione Dop.
E anche sui marchi di vino, la Corte è netta, ricorda La Lumia: “è sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il marchio richiesto abbia come effetto che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra tali marchi. Conformemente alla giurisprudenza, il fatto che il marchio richiesto evochi il marchio anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all’esistenza di un siffatto nesso”. Ciò indipendentemente dal fatto che il consumatore li abbia o meno confusi.
“Sulla base di questi presupposti, la domanda croata di riconoscimento potrebbe essere rigettata - spiega l’avvocato - ai sensi dell’art. 33 del Reg. UE n. 33/2019, in quanto la menzione omonima sarebbe idonea a indurre “in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli”: in caso contrario, potrebbe venire meno la credibilità dell’impianto complessivo delle Indicazioni di origine protetta e geografica, con la prospettiva del moltiplicarsi di abusi e imitazioni per i prodotti del settore agroalimentare e, nello specifico, vitivinicolo”.
Fin qui i delicati profili di uniformità del sistema europeo di protezione: “non possono però essere sottovalutate le conseguenze economiche e imprenditoriali di una coesistenza, con eguale dignità di tutela, di Prosecco e Prošek - aggiunge La Lumia - con potenziale sfruttamento indebito della notorietà del primo a beneficio del secondo. Lo spumante ha guidato l’export italiano nella ripresa, dopo la fase dura della pandemia, trainando non soltanto la filiera produttiva nazionale, ma anche quella europea: attualmente, il valore della produzione arriva quasi al 25% sul totale di quelle Dop del vino (dati Istat-Ismea, 2020) e lo scorso anno hanno visto la luce oltre 600 milioni di bottiglie di Prosecco, con 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo (dati Consorzio Prosecco, 2020). Tra i maggiori acquirenti c’è la Russia, seguita da Stati Uniti e Germania, ma anche la Francia, patria dello Champagne, ha recentemente incrementato l’importazione di Prosecco. Ecco perché uno scostamento, anche minimo, da queste percentuali di crescita potrebbe avere un impatto pesante sull’intero comparto: a ciò si aggiunga che il riconoscimento della menzione tradizionale Prošek renderebbe più debole la posizione dell’Italia ai tavoli dei negoziati internazionali in corso per la tutela del nome Prosecco. L’esempio più recente è quello dell’accordo con la Cina, in vigore dal 4 marzo 2021: sono state individuate cento denominazioni, ma non vi rientra il Prosecco Dop, che dovrebbe essere riconosciuto tra quattro anni, a condizione che siano confermate le delicate intese con l’Australia e Nuova Zelanda sul tema delle denominazioni di origine”.
Da questo punto di vista, conclude l’avvocato, “è indispensabile una posizione forte da parte del Governo italiano, che sia di supporto, politico e relazionale, alle azioni legali in corso a tutela del Prosecco: vedremo come finirà il confronto. Certamente a perderci non dovranno essere produttori e consumatori”.
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