La querelle tutta siciliana sull’uso in etichetta dei nomi dei due vitigni simbolo dell’Isola - Nero d’Avola e Grillo - è arrivata alla sua conclusione: con la sentenza del Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio, diventano così definitive le modifiche al disciplinare della Igt “Terre Siciliane” decise nel 2016, che escludono la possibilità di produrre ed etichettare vini Igt Grillo e Igt Nero D’Avola, varietà che troveremo esclusivamente in bottiglie a Denominazione di Origine Controllata (Doc). Una modifica ai disciplinari, insieme al calo delle rese, per valorizzare le peculiarità del vigneto siciliano, ma osteggiata all’epoca dalla Duca di Salaparuta, chje aveva deciso di ricorrere al Tar del Lazio. Che, con la sentenza del 6 novembre 2019, le aveva concesso la possibilità di continuare ad usare in etichetta i nomi di Nero d’Avola e Grillo nell’Igt Terre Siciliane. Sentenza cui hanno ricorso in appello, unitariamente, il Consorzio dei Vini Doc Sicilia, l’Associazione Vitivinicoltori Igt Terre Siciliane, la Regione Siciliana ed il Ministero delle Politiche Agricole, arrivando prima alla sospensione della sentenza di primo grado del Tar del Lazio, a fine febbraio, quindi al ribaltamento della stessa, che fa definitivamente chiarezza.
Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, “Le caratteristiche del prodotto Doc sono strettamente connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani e tradizionali dell’ambito geografico per i prodotti Igt è rilevante il solo collegamento con la zona geografica di produzione, collegamento preponderante ma non necessariamente esclusivo, potendo essere utilizzate in piccola parte (15%) anche uve di altra provenienza geografica (e questo consente anche di sperimentare nuovi tipi di uvaggi, grazie proprio alla maggior libertà di azione). Diversa è poi la previsione di resa per ettaro e di resa uva/vino, vale a dire che è consentito un maggiore sfruttamento intensivo dei vigneti rivendicati a produzione Igt. I disciplinari Doc e Igt prevedono diversi livelli di “identità” dei vini, determinati essenzialmente dalla diversa percentuale e qualità di vitigni autoctoni utilizzati per la produzione e dal carattere più o meno delimitato e ben individuato e/o ristretto della zona geografica di produzione delle uve, caratteristiche che fanno sì che i vini Doc risultino più specificamente correlati alle caratteristiche uniche del territorio, superiori in qualità e più rinomati proprio in ragione del carattere pregiato dei vitigni utilizzati e della loro stretta caratterizzazione geografica”.
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