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Italia Oggi

Voucher per pochi ... Il beneficio solo ai piccoli produttori... Nella manovra modifiche alle regole sul lavoro accessorio... Si restringe l’ambito operativo del lavoro accessorio in agricoltura. Le imprese potranno avvalersi di manodopera occasionale soltanto se resa da pensionati e da giovani con meno di 25 anni d’età ancora dediti agli studi e limitatamente alle attività agricole di carattere stagionale. Ovvero, senza alcun tipo di limitazione (quanto ai prestatori di lavoro e al carattere di attività), il lavoro accessorio sarà praticabile solamente per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli. La novità arriva dal maxi-emendamento presentato dal governo al ddl di conversione della manovra economica (dl n. 112/2008).

Si ricomincia. E la manovra che riprova ancora una volta a rendere operativo il lavoro accessorio. Una tipologia di lavoro “non contrattualizzato”, introdotto nell’ambito della riforma Biagi del lavoro (il dlgs n. 276/2003), ma mai diventata pienamente operativa. L’ultima esperienza, relativamente al settore agricolo, era alle porte con i voucher vendemmia, la
cui disciplina dettata dal dm 12 marzo 2008 del vecchio governo sarebbe dovuta entrare in vigore in occasione della prossima vendemmia. Annullando i precedenti tentativi di sperimentazione, questo provvedimento provava l’esperienza di lavoro accessorio per “l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuata da studenti e pensionati”, ipotesi introdotta dalla legge n. 248/2005. Una sperimentazione senza limiti territoriali, attuabile a patto che le regioni e le province (comprese le autonome) avessero stipulato apposita convenzione con l’Inps e che, come accennato, avrebbe dovuto avere validità limitatamente alla campagna vendemmia 2008 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2008.

La manovra economica. Intanto è cambiato il governo e quello attualmente in carica ha varato una manovra economica (dl n. 112/2008) le cui novità non risparmiano il lavoro accessorio. L’articolo 20, che modifica gli articoli dal 70 al 74 del dlgs n. 276/2003, stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese
nell’ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell’insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni cli età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attività agricole di carattere stagionale;

g) dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis del codice civile) limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriale. Al fine di rendere più immediata l’entrata in vigore delle nuove norme, il dl n. 112/2008 ha stabilito che, in attesa del provvedimento che dovrà individuare anche i concessionari del servizio, questi sono individuati nell’Inps e nelle Agenzie per il lavoro.

Si restringe il campo operativo. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 26 giugno. Con particolare riferimento al settore agricolo, consentono di praticare il lavoro accessorio senza alcuna limitazione purché in occasione di attività di carattere stagionale. In altre parole, “tutte le imprese e tutti i lavoratori possono avvalersi di (le prime) o fornire (i secondi) prestazioni di lavoro accessorio, a patto che ciò avvenga in attività agricole a carattere stagionale (vendemmia ecc.)”.
Questo quadro di disciplina, tuttavia, è destinato a mutare in virtù del maxi-emendamento del governo al ddl di conversione del dl n. 112/2008. Con novità circoscritte peraltro al solo settore agricolo e aventi il fine di restringere il campo applicativo del nuovo lavoro accessorio.
Con una norma integrativa, infatti, si stabilirà che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, tra l’altro, le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito: i) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero per attività agricole svolto a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del dpr n. 633/1973. Pertanto, il lavoro accessorio sarà praticabile unicamente da parte di pensionati e giovani d’età inferiore a 25 anni ancora dediti agli studi (ossia regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado) e limitatamente in occasione di attività agricole a carattere stagionale. Ovvero, senza alcun tipo di limitazione quanto al soggetto prestatore di lavoro ne al carattere dell’attività agricola, per le attività agricole rese a favore dei piccoli produttori agricoli. Infatti, il comma 6 dell’articolo 34 del dpr n. 633/1973 individua una serie di agricoltori per i quali, in virtù del basso volume d’affari, vale una semplificazione degli adempimenti Iva. Tali sono, in particolare, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2.582 euro; i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montoni individuati dalle rispettive regioni che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.747 euro; i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 2.582 euro ovvero a 7.747 euro ma non a 20.658 euro.

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