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Italia Oggi

Dolcetto d’annata ... Per il dolcetto d’alba diventa obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta. Approvate dal Comitato Nazionale dei Vini le modifiche del disciplinare di produzione delladoc piemontese che, oltre all’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, prevedono: la specifica delle singole tipologie; la riformulazione della base ampelografia; la delimitazione per esteso della zona di produzione; la definizione della tipologia vigna; l’adeguamento alla carta dei principi regionali per la vinificazione ed il taglio migliorativo; la modifica delle caratteristiche al consumo; le regole per l’imbottigliamento e la presentazione. Le novità più importanti riguardano la presentazione del vino sia sotto il profilo informativo che estetico e le condizioni di coltivazione. È così possibile utilizzare nella designazione e presentazione dei vini indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati e accompagnare la doc con la menzione vigna purché le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, la menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo, la vinificazione e l’imbottigliamento sia stato fatto dai medesimi soggetti che utilizzano la menzione e la dimensione dell’indicazione in etichetta sia adeguata (50% della doc). È, invece, obbligatorio sia per il dolcetto d’Alba che per la varietà superiore, l’indicazione in etichetta dell’annata. Le bottiglie dovranno essere di forma albeisa e dì capacità pari a 18,7 ci minimo. Anche se la zona di vinificazione non varia rispetto al precedente disciplinare in quanto viene confermata la possibilità di vinificazione in tutta la provincia di Cuneo (che prima era prevista per le tradizionalità), viste le numerose autorizzazioni vinificare fuori zona e nel comune di Coazzolo, si è ritenuto di ampliare i confini previsti dal disciplinare. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di un taglio migliorativo, fino ad un massimo del 15% di vino più giovane a vino più vecchio e viceversa per la stessa tipologia anche se il prodotto non ha ancora terminato il periodo di invecchiamento.

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