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IL MIELE SI PRESENTA AI CONSUMATORI CON “NOME, COGNOME E INDIRIZZO”: LA DIRETTIVA UE RICONOSCE FINALMENTE LA TRACCIABILITA’ DEL DOLCE PRODOTTO

Un miele con “nome, cognome ed indirizzo”: è partita la rivoluzione del prodotto più importante dell’apicoltura, con l’entrata in vigore dell’ultima direttiva comunitaria che impone ai produttori di mieli che provengono da un solo Paese di riportare in etichetta la provenienza del miele. “Una scelta che farà la differenza - spiega Francesco Panella, presidente dell’Unione Nazionale degli Apicoltori Italiani, che si riuniranno ad Arona sul Lago Maggiore, dal 18 al 23 gennaio, per il Congresso dell’Apicoltura professionale italiana - aiutando i consumatori a distinguere i prodotti artigianali da quelli di origine industriale, e premiando finalmente quanti si adoperano con costanza per portare avanti un percorso di qualità”. In particolare, secondo la nuova normativa, “in etichetta deve essere indicato il Paese di provenienza del miele, se proviene da un solo Paese; se, invece, quando messo nei barattoli, è frutto di una lavorazione industriale, che assomma mieli delle più disparate origini e Paesi, in etichetta sarà indicata la dicitura “miscela di mieli”.
L’altro vantaggio per il consumatore che arriva dalla direttiva Ue è rappresentato dall’indicazione della data di scadenza: dalla data della produzione il miele ha una durata di 18/24 mesi, nei quali mantiene tutte le sue caratteristiche organolettiche. “Dopo quella data - spiega Francesco Panella - il miele può essere ancora consumato, ma comincia a perdere le proprie qualità”.
Tra i difetti della normativa, invece, secondo Panella, vi è quello di aver mantenuto a favore delle grandi industrie la possibilità di produrre il miele “ultrafiltrato”: un miele depauperato di tutti i suoi apporti nutrizionali. Questo tipo di miele verrà indicato in etichetta come miele “filtrato”: “Una definizione - ha precisato il presidente dell’Unaapi - che può essere equivocata dal consumatore, credendo che il miele “filtrato” sia un miele più puro: in realtà, è privo di tutte le sostanze più preziose e non è altro che una miscela di zuccheri”. “La direttiva comunitaria porta, comunque, notevoli vantaggi - conclude Panella - e questa rinnovata sensibilità europea per la tracciabilità dei prodotti spinge più lontano la produzione artigianale che non ha vergogna, anzi si fregia e si fa vanto, della propria provenienza”.


Le novità

Origine
Il miele deve indicare in etichetta il Paese in cui è stato raccolto. Esempio: prodotto in Italia, oppure miele italiano, oppure prodotto sul Lago Maggiore (Italia), oppure miele di castagno prodotto in Val Sesia, Piemonte (Italia). Se viene lavorata una mescolanza di mieli da più Paesi, nell’etichetta, andrà specificato “miscela di mieli comunitari” oppure “miscela di mieli non comunitari” oppure “miscela di mieli comunitari e non comunitari”.
Confezionamento
Sarà obbligatorio indicare il luogo dove il miele è stato invasettato. Esempio: miele di acacia prodotto a Novi Ligure, nel Monferrato, Piemonte, Italia e confezionato dal Signor Bianchi Luca, via della Mole, Torino.
Scadenza
Va segnalata la data entro la quale si è certi che il prodotto mantenga inalterati tutti i suoi pregi. Una sorta di indicazione al miglior consumo. Esempio: “da consumarsi preferibilmente entro Giugno 2006” (24 mesi dalla produzione).
Miele ad uso industriale
Il miele che non rispetta i requisiti di qualità minimi per il consumo diretto deve riportare la definizione “miele ad uso industriale” e può essere utilizzato a scopo culinario (per la cottura). Qualora sia utilizzato come componente di altri alimenti (biscotti, yogurt ...) nell’elenco degli ingredienti deve essere riportata la dizione completa “miele ad uso industriale”.

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