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ATTUALITÀ

Dalla tutela per il “costo di produzione” al caporalato: cosa cambia con il “Dl Agricoltura”

Gli aspetti salienti del testo, convertito nella legge 101/2024, spiegati, a WineNews, dall’Avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri di Firenze
DL AGRICOLTURA, ITALIA, MARCO GIURI, VENDEMMIA, Italia
Tante le novità per il mondo agricolo con l’approvazione del “Dl agricoltura”

Dal sostegno economico e contributivo al contrasto al caporalato con l’incremento dei controlli sugli appalti in agricoltura fino all’inserimento di norme specifiche per le pratiche commerciali sleali. Sono i tre pilastri su cui si fonda il Decreto Legge Agricoltura, diventato realtà (legge 101/2024) e che, complessivamente, ha messo sul piatto 500 milioni di euro per il sostegno delle filiere in difficoltà. Un testo che, complessivamente, aveva accontentato la maggioranza delle rappresentanze del mondo agricolo, da Confagricoltura a Coldiretti, da Cia-Agricoltori a Fedagripesca-Confcooperative, ma, comunque, non esente da critiche, soprattutto dal fronte cooperativo. Non mancano, però, le novità positive per le aziende, in un momento particolarmente delicato per il settore: dalle dilatazioni dei pagamenti alle agevolazioni per gli investimenti passando per la riduzione del 50% della sanzione in caso di pratica commerciale sleale, a condizione di mettere in campo le attività idonee ad eliminare le conseguenze dannose dell’illecito. E poi la significativa stretta sul caporalato, con controlli più rigidi, ma novità importanti arrivano anche per il mondo della viticultura, con i prezzi dei beni che vengono forniti, e quindi uva e vino, che devono tenere conto dei costi di produzione, un elemento obbligatorio da inserire nei contratti.Gli aspetti salienti del testo, convertito nella legge 101/2024, sono stati spiegati, a WineNews, dall’Avvocato Marco Giuri dello Studio Giuri di Firenze, uno dei massimi punti di riferimento in materia di legislazione del vino in Italia.
Partendo dal sostegno economico e contributivo, per le aziende arriva una “boccata di ossigeno” attraverso l’allungamento dei tempi che si materializzano con la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo (parte capitale) o altri finanziamenti a rimborso rateale, eventualmente perfezionate anche tramite rilascio di cambiali agrarie e con scadenza nel 2024. La sospensione può essere richiesta dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subìto una riduzione del volume di affari almeno pari al 20%, oppure una riduzione della produzione, minimo del 30%, sull’anno precedente. Tra i beneficiari ci sono anche le cooperative agricole che sommano una riduzione delle quantità conferite, oppure una riduzione della produzione, almeno del 20% rispetto all’anno precedente. C’è, però, una condizione che mette un “paletto”: le imprese interessate non devono essere state classificate con esposizioni debitorie deterioriate alla data del 14 luglio 2024. La richiesta può essere presentata con un’autocertificazione in cui siano dichiarate le condizioni qui sopra riportate. Una mano tesa per le imprese agricole arriva anche con le agevolazioni per gli investimenti che sono stati effettuate fino al 15 novembre 2024 per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio ma anche all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione, all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ma che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Tra i temi all’ordine del giorno c’è l’emergenza caldo che mette a dura prova i lavoratori ma anche i prodotti nelle campagne italiane: nel Dl Agricoltura c’è spazio per misure utili a fronteggiare le eccezionali condizioni climatiche che si traducono nella sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ondate di calore) fino al 31 dicembre 2024, con il riconoscimento agli operai agricoli a tempo indeterminato (anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto), di un trattamento sostitutivo di retribuzione.
Capitolo caporalato e sfruttamento della manodopera, una brutta “piaga” per l’agricoltura con episodi che sono finiti, purtroppo, al centro delle cronache italiane. Le azioni messe in campo, come aveva già approfondito WineNews, sono molteplici ad inziare dallo strumento del “sistema informativo” istituito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una piattaforma digitale finalizzata alla condivisione, da parte delle amministrazioni statali/regionali, di tutte quelle determinate informazioni sui rapporti di lavoro ed i lavoratori ritenute utili ed essenziali per contrastare il lavoro sommerso in generale.
L’intento del legislatore è quello di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo incrementando la capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento del lavoro. In particolare, il contenuto dell’informazione inserita nel Sistema Informativo, riguarda i dati sui rapporti di lavoro delle aziende agricole ed i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; l’anagrafe delle aziende agricole; il calendario delle colture; i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; i dati retributivi, contributivi, assicurativi; i risultati delle ispezioni nelle aziende agricole; i dati su infortuni e malattie professionali nelle aziende agricole; i dati relativi alle imprese agricole attive e quelli deidcati a trasporti ed alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo. Ma il contrasto al fenomeno del caporalato avverrà anche attraverso l’apposita “Banca Dati degli Appalti in Agricoltura”, focalizzata a rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. I dati contenuti in detto strumento sono consultabili dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, Guardia di Finanza e Inail. Alla Banca dati si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola. Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Agricoltura, sentiti Inps e Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inail e organizzazioni sindacali determinano i requisiti per l’iscrizione-qualificazione dell’appaltatore, tenendo conto della struttura imprenditoriale, dell’organizzazione di mezzi necessari, della gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, della documentazione per la verifica del loro possesso, delle altre informazioni già disponibili alle altre amministrazioni pubbliche e delle regole tecniche per l’acquisizione, aggiornamento e consultazione della documentazione. Un aspetto fondamentale riguarda i requisiti della polizza fidejussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto. All’esito delle verifiche dei sopraelencati elementi, l’Inps rilascia all’impresa richiedente un’attestazione di conformità.
Inoltre le imprese non agricole (singole ed associate), se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, che intendano stipulare contratti di appalto devono rilasciare al committente la polizza fideiussoria assicurativa e, in caso mancanza, è previsto a carico sia del committente che dell’appaltatore, una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.0000 euro. La sanzione impedisce, inoltre, per un anno, dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”.
C’è poi un articolo dedicato alle “misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli”, che mira alla semplificazione burocratica con i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli collegati allo Schedario vitivinicolo attraverso la digitalizzazione degli adempimenti, una misura particolarmente attesa. Le modalità attuative saranno determinate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della futura legge di conversione del presente Decreto, pertanto ad oggi non sono descritte. Riguardo, invece, al contrasto alle pratiche sleali, c’è stata la modifica al Decreto legislativo. 198/2021 (testo che disciplina le relazioni commerciali e contrasto alle pratiche commerciali sleali), con l’inserimento delle definizioni di “Costo medio di produzione” dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo (Ismea) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell’Agricoltura e il “Costo di produzione” relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento. Sulla scia di dette specifiche definizioni, viene specificato che “i prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione”.
Viene, inoltre, modificato l’articolo 10 del Decreto legislativo 198/2021 in cui si prevede che al contraente, a cui è stata contestata una pratica commerciale sleale, è consentito “entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50%, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito”.
Facendo qualche esempio di attività “riparatoria”, prendendo come modello il caso del “contratto verbale - contratto scritto” (il contratto di acquisto uva-vino deve essere obbligatoriamente fatto per iscritto), è considerata attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito la stesura in forma scritta del contratto concluso oralmente. Un secondo esempio può riguardare eventuali casi di prezzo al di sotto del costo di produzione, e quindi imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere i prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione. In questo caso è attività idonea a eliminare le conseguenze dannose dell’illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest’ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto di cessione.

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