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ARTICOLO 62 LEGGE 27, CROCE E DELIZIA PER IL VINO ITALIANO: TRA TERMINI DI PAGAMENTO CHE CAMBIANO, SANZIONI, ED UN DECRETO ATTUATIVO NON ANCORA IN GAZZETTA UFFICIALE CHE LASCIA DUBBI SU UNA RIFORMA POSITIVA NELLO SPIRITO MA DA “TESTARE” SUL MERCATO

Si avvicina il 24 ottobre, con l’entrata in vigore dell’articolo 62 della legge n. 27 del 24 marzo 2012, che obbliga tutti i contratti del comparto agroalimentare ad essere in forma scritta prima della consegna delle merci, e che porta i termini di pagamento a 30 giorni per le merci deperibili (come l’uva), e a 60 per tutte le altre merci (il vino). Una norma che, di fatto, anticipa una direttiva dell’Unione Europea, e che nasce per risolvere il problema del ritardo nei pagamenti, una della questioni annose anche nel mondo del vino. Ma che, nonostante lo spirito positivo apprezzato da molti produttori, desta più di qualche preoccupazione, nel breve termine, nel mondo del vino. Anche perché il decreto attuativo, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha avuto l’ok del Consiglio di Stato, che però ha suggerito di chiarire alcuni punti. Ma, in ogni caso, l’articolo 62 entrerà in vigore (nessuna deroga, ha annunciato oggi il Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania, aprendo però a correttivi nei prossimi mesi), lasciando spazio ad alcuni dubbi, come sulla sua dovuta applicazione o meno con l’estero. Tra le certezze, il fatto che, scaduti i termini, i creditori hanno l’obbligo di far rispettare i termini di pagamento con solleciti e vie legali, e di calcolare gli interessi una volta scaduti i termini. Hanno poi facoltà di richiederli al debitore entro 5 anni dalla messa in mora, ma anche il rischio, se non lo fanno, di sanzioni per “pratiche di concorrenza sleale”. Le sanzioni, per chi non rispetterà i termini di pagamento, sono potenzialmente altissime: si può arrivare a 500.000 euro per il debitore, ma sanzioni sono previste anche per il creditore sia se non adempie agli obblighi formali sulla regolarità dei contratti, sia se non si applica nel far rispettare i tempi. E c’è poi da chiarire il “rapporto” tra l’articolo 62, e l’articolo 22 della legge 28 del 1999, che, tra l’altro, già fissava i termini di pagamento per vino e alcolici in 60 giorni, ma a decorrere dalla consegna o dal ritiro del prodotto e non dall’ultimo del mese di ricevimento della fattura, e fissava, per i ritardi di pagamento, interessi più bassi dell’articolo 62. Insomma, una riforma importante, ma piena di dubbi e rischi, almeno nel breve termine.
Una riforma epocale, nei fatti, che vuole, nelle intenzioni, eliminare parte delle distorsioni dei rapporti di forza, per esempio, tra produttori e grande distribuzione (che a detta di molti, però, è tra i pochi canali a pagare in tempi accettabili, visto che spesso, con la ristorazione, si arriva anche a 360 giorni). Ma che, allo stesso tempo, vista anche la mancanza di liquidità di tante piccole aziende della ristorazione, per esempio, potrebbe rappresentare un ulteriore freno all’acquisto e al consumo di vino in Italia, vista la potenziale entità delle sanzioni per chi non rispetta i termini di pagamento.

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