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Italia Oggi

Sommelier, un corso ingannevole ... L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato perché ingannevole il messaggio diffuso attraverso il sito web www.aislombardia.it dalla società Sommeliers Ais Lombardia che reclamizzava i suoi corsi di formazione per sommelier.
Nella richiesta di intervento, presentata all’Autorità da un consumatore, si contestava l’utilizzo di termini “qualifica” e “formazione professionale”, dal momento che ai frequentanti era rilasciato un semplice attestato e che la professione di sommelier non è regolarmente a livello nazionale. Tale espressione, ha stabilito l’Autorità, a causa della sua estrema categoricità, e in assenza di ulteriori precisazioni, lascia intendere che soltanto rivolgendosi all’Associazione italiana sommelier, di cui l’Ais Lombardia costituisce un’articolazione regionale, e seguendo i corso da questa attivati, sia possibile ottenere la “qualifica” di sommelier, specificamente dotata di un valore legale. Tuttavia, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento è emerso che l’Ais non è affatto l’unica associazione che conferisce, sul territorio nazionale, la reclamizzata qualifica, dal momento che ne esistono altre, anch’esse riconosciute. Inoltre, la vigente legislazione nazionale non attribuisce alcun valore legale alla “qualifica” di sommelier, la quale, diversamente da quanto affermato nel messaggio, assume esclusivamente una rilevanza di tipo formativo e professionale. In conclusione, l’Autorità ha stabilito che i destinatari del messaggio pubblicitario potevano essere fuorviati circa la reale qualifica dell’operatore pubblicitario, ritenendo erroneamente che solo l’associazione reclamizzata potesse organizzare corsi attestanti la specifica formazione professionale necessaria a operare come “sommelier” e “rilasciare tale “qualifica” con uno specifico valore legale. Il messaggio è quindi stato giudicato in contrasto con le norme del dlgs n. 74/92 sulla pubblicità ingannevole in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine al valore legale del titolo rilasciato e all’effettiva qualifica dell’operatore pubblicitario, potendo, per queste ragioni, pregiudicarne il comportamento economico, oltre a ledere le associazioni concorrenti. In applicazione delle nuove sanzioni previste dalla recente modifica del dlgs n. 74/92, in caso di inottemperanza alla pronuncia di condanna l’Autorità potrà infliggere una sanzione pecuniaria da 10.000 e 50.000 euro. (arretrato di "Italia Oggi" del 4 giugno 2005)

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