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Italia Oggi

Degustar vino fa reddito d’impresa. La tassazione è soft sulla produzione, ma non sulla mescita. Ricognizione della disciplina fiscale in vigore per la vitivinicoltura. Irap e Iva a regime agevolato ... La produzione di uva da tavola e del vino esercitata da imprenditori agricoli rientra nel reddito agrario ma la mera degustazione e commercializzazione di prodotti enologici, come quella effettuata dalle enoteche e dai commercianti, si qualifica come reddito d’impresa. Continua l’analisi di Italia Oggi della disciplina fiscale dei settori più qualificanti del comparto agricolo e, senza dubbio, la produzione di uva ma soprattutto divino rientra, da sempre, fra le attività che riscuotono maggiore fama nel mondo, in relazione alla qualità dei prodotti italiani. Vediamo, di seguito, la disciplina fiscale applicabile al settore vitivinicolo, dopo gli ultimi e recenti interventi in materia fiscale che hanno definitivamente sancito la natura agraria dell’attività di produzione di uva e divino.
Reddito agrario. La trasformazione dell’uva in vino e la successiva cessione dei prodotti vitivinicoli, esercitata da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche mediante l’utilizzo di mezzi tecnologicamente avanzati o con un’organizzazione ben strutturata, rientra da tempo nel reddito agrario, ai sensi dell’art. 32, dpr n. 917/86. Si ricorda che i produttori, sulla base del citato art. 32 del Tuir, sono tenuti a dichiarare, il reddito agrario, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo rivalutate riferite a ciascuna coltivazione, se gli stessi soggetti esercitano su un fondo, comunque acquisito (proprietà, locazione, comodato ecc.), l’attività agricola di coltivazione della vite, anche se svolta in forma associata. Il dm 19/03/2004, nel rispetto delle disposizioni contenute nel con una 2, lettera c) dell’art. 32 del Tuir, ha ricondotto nel reddito agrario anche le attività connesse di trasformazione che riguardano le colture vitivinicole, come la produzione di vino e aceto (si fa riferimento ai prodotti ottenuti con l’esercizio delle attività di cui ai codici Atecofin 01.31.1 - 15.98.1 - 15.93.2) e, la circolare 14/05/2002, n. 44. dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che l’utilizzo di prodotti acquistati presso terzi è sicuramente ammesso se destinato a migliorare la qualità del prodotto finale o ad aumentare la redditività dell’azienda agricola come, per esempio, l’acquisto di uva da taglio presso produttori terzi, ai fini del miglioramento della produzione. Si ricorda, infine, che le attività connesse concernenti prodotti non inclusi nel decreto citato potranno beneficiare di una determinazione forfettaria del reddito con l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 15%.
Reddito d’impresa. Nel caso in cui l’attività agricola sia diretta alla coltivazione della vite e alla produzione di prodotti vitivinicoli ma sia esercitata da società di persone, con esclusione delle società semplici, di capitali, da cooperative oda enti commerciali, il reddito non potrà mai essere determinato su base catastale, ma assumerà la qualifica di reddito d’impresa e dovrà essere determinato nel rispetto dei criteri indicati dagli artt. 55 e seguenti del Tuir, tenendo conto, è il caso delle cooperative, delle eventuali agevolazioni riconosciute. I rivenditori di vino odi altri prodotti del comparto vitivinicolo, come le enoteche che offrono la degustazione dei vini alla mescita o la commercializzazione dei prodotti in bottiglia, dal punto di vista fiscale sono inquadrabili come meri commercianti e pertanto il reddito realizzato si qualifica esclusivamente come reddito d’impresa.
Irap e Iva. Come previsto per la generalità degli agricoltori e fatta salva l’opzione per la determinazione analitica, il valore della produzione ai fini Irap viene determinato con la contrapposizione dei corrispettivi e degli acquisti soggetti a registrazione ai fini Iva, con l’applicazione dell’aliquota ridotta che, per il 2005, è stata determinata nella percentuale dell’l,9%, tenendo conto delle deduzioni e franchigie previste per la generalità dei soggetti passivi dell’imposta. Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto si rende applicabile, fatta salva l’opzione per il regime ordinario e oltre al regime di esonero o semplificato, il regime speciale che consiste in un regime di detrazione dell’Iva destinato ai produttori e alle cooperative che effettuano i conferimenti di uva, a seguito delle modifiche introdotte dal dl n. 35/2005, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2005. Con riferimento all’attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e ai fini dell’applicazione del regime speciale, la frutta commestibile, fresca o secca come l’uva (punto 18), i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con o senza alcole (punto 35) e i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi e alcolizzati (punto 36) risultano inseriti nella parte I, della tabella A, dpr n. 633/72. Infine si ricorda che, per quanto concerne le aliquote applicabili alla cessione dei prodotti , l’uva da tavola sconta l’aliquota del 4% mentre l’uva da vino quella del 10%, mentre la percentuale di compensazione è la medesima per entrambi i prodotti e risulta pari al 4%. (arretrato di Italia Oggi del 19 agosto 2006)
Autore: Fabrizio G. Poggiani

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