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Italia Oggi

Una mano dalla finanziaria ... Regime di esonero Iva per le imprese con volume d’affari fino a 7 mila euro. Tassazione catastale estesa alle società commerciali... Tassazione catastale estesa anche alle società commerciali, imposizione fiscale a forfait per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, vendita e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci a società di persone e a responsabilità limitata, escluse le spa ed estensione del regime di esonero Iva alle imprese con volume d’affari non superiore a 7 mila euro. Sono le tre novità più importanti per il settore agricolo, e anche vinicolo, introdotte dalla Finanziaria 2007 e dal decreto collegato.
Tassazione catastale. La novità più importante riguarda la tassazione catastale del reddito conseguito da srl, cooperative, società in accomandita semplice e in nome collettivo che esercitano attività agricola. Il comma 1093 della Finanziaria 2007 prevede che le società che svolgono attività agricole possono optare per determinare il reddito su base catastale, con utilizzo del reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del Tuir, in luogo della tassazione con le modalità di determinazione del reddito da contrapposizione dei ricavi e dei costi.
L’agevolazione è riservata alle società agricole che rispettano due requisiti: prevedano nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c. introducano nella denominazione la definizione società agricola. L’opzione per il regime di determinazione del reddito in base delle rendite catastali si ritiene vincolante per tre anni. Ma manca ancora per la sua attuazione il decreto dei mineconomia, emanato di concerto con il ministero per le politiche agricole.
Tassazione a forfait. Il comma 1094 della Finanziaria 2007 introduce poi una tassazione a forfait per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti esclusivamente dai soci a società di persone (società semplici, snc e sas) e alle srl, con esclusione delle spa e delle cooperative. In sostanza, due o più agricoltori possono aggregarsi per lavorare e vendere i loro prodotti facendo assumere alla società la natura di impresa agricola. Si tratta di un’assimilazione alle cooperative allorquando due o più imprese agricole costituiscono una società commerciale allo scopo di trasformare e vendere i propri prodotti. La disposizione di favore stabilisce che la determinazione del reddito avvenga a forfait con applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25% dei ricavi realizzati, che diventa un regime naturale, senza poter optare per la determinazione del reddito utilizzando i criteri previsti per il reddito d’impresa (artt. 55 e seguenti del Tuir).
Per godere dell’agevolazione le società devono essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditori agricoli, ai sensi del dlgs n. 228/2001 (legge di orientamento e modernizzazione del comparto), non è necessaria l’assunzione della qualifica di Iap, di cui al dlgs n. 99/2004, che siano costituite esclusivamente da imprenditori vinicoli e che acquistino i prodotti agricoli da impiegare nel processo produttivo dagli stessi soci.
Esonero Iva. L’art. 2, comma 31, del dl 262/2006 convertito nella legge 286/2006 estende il regime di esonero da tutti gli adempimenti Iva, lo stesso si applica alle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7 mila euro. Il regime di esonero si applica a condizione che il volume d’affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A), parte prima, allegata al dpr 633/72. I produttori vinicoli in regime di esonero devono numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché conservare e numerare le autofatture emesse dai cessionari (acquirenti) dei beni acquistati dal produttore esonerato.

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