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Italia Oggi

Varietà conservative, ecco il registro ... Tra le misure della minicomunitaria anche titoli da soccida e benefici per chi è in regola col Durc. Due elenchi nazionali per i controlli su fitogenetiche e vini... Istituzione di un registro nazionale per “le varietà di conservazione”, compensazione fra oneri contributivi e benefici comunitari, benefici comunitari 2005 anche al soccidante privo dell’assenso espresso dal soccidario e implementazione del Sian con il registro per il reimpianto vitivinicolo. Ecco, in estrema sintesi, le quattro novità presentate per il comparto agricolo dalla legge n. 46/2007, di conversione del decreto n. 10/2007 (la cosiddetta minicomunitaria), pubblicata sulla G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007. Vediamone i dettagli.
Registro nazionale per le varietà di conservazione. La norma prevede l’istituzione di un registro nazionale in cui iscrivere, gratuitamente e senza esame ufficiale, su richiesta di soggetti pubblici o anche semplici cittadini, varietà vegetali di nicchia o che rischiano l’estinzione. Esse possono anche non essere autoctone ma, in questo caso, presenti da almeno cinquant’anni nel nostro territorio, oppure non più presenti in alcun registro ufficiale e per queste a rischio di erosione genetica o, infine, essere solo conservate presso orti botanici, banche del germoplasma o istituti sperimentali. Date che l’obiettivo perseguito è la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, va da se che ne restino escluse le varietà geneticamente modificate.
Allo scopo di garantire una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione di questi prodotti, il ministero individuerà, successivamente, con proprio decreto: le modalità per consentire agli agricoltori che reintroducono la coltivazione di queste specie, di vendere direttamente le sementi e i materiali di propagazione; l’inserimento di varietà inutili in se per sé, ma utili agli scopi agroambientali. Per la gestione del registro è autorizzata una spesa annua di 30 mila euro.
Compensazione fra oneri contributivi e benefici comunitari. L’articolo in esame aggiunge due periodi alla fine dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 2/2006. Quest’ultimo stabilisce l’obbligo per le imprese agricole di presentare il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, e la sua operatività, vale a dire, solo per i contributi relativi alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dall’1/1/2006. Le nuove disposizioni prevedono la compensazione, operata dagli organismi pagatori, all’atto del pagamento degli aiuti comunitari, fra questi e i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria.
Gli importi previdenziali vengono comunicati via internet dal competente istituto previdenziale all’Agea. Viene precisato inoltre che, qualora dovessero sorgere contestazioni sull’effettuazione di tale procedura di compensazione, la legittimazione processuale passiva compete all’istituto previdenziale.
Titoli da soccida. Anche per il 2005 i diritti all’aiuto comunitario derivanti dal contratto associativo di soccida, quando manchi l’accordo fra le parti, vanno attribuiti ope legis a entrambi e in eguale misura, e cioè 50% al soccidante e 50% al soccidario. La disposizione sana la disparità che si era venuta a creare fra chi aveva presentate la domanda unica nel 2005 e chi nel 2006, poiché solo a questi ultimi, grazie all’entrata in vigore del decreto legge n. 2/2006, era riconosciuto il diritto a ottenere il 50% dell’aiuto anche in assenza dell’accordo fra le parti.
Ora le parti hanno tre diverse possibilità: operare una scissione di aziende “volontaria” determinando le percentuali di ripartizione dei titoli speciali da soccida in misura diversa fra gli aventi diritto; attribuire i titoli al soccidante con l’assenso del soccidario; non accordarsi sulla ripartizione e quindi “subire” l’automatica suddivisione normativa dei titoli in parti uguali.
Registro per reimpianto. L’Agea, infine, ha 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per istituire un registro informatico nazionale, collegato al Sian, in cui regioni e province autonome possano inserire dati e informazioni sui diritti di reimpianto vitivinicolo comunicati loro dagli agricoltori, per effettuare i controlli di legge sulla regolarità delle attività.

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