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Italia Oggi

Vigneti, il fisco è sempre soft ... Anche per il passato i diritti di reimpianto dei vigneti sono inquadrabili giuridicamente tra i beni immateriali strumentali destinati all’esercizio dell’attività agricola. L’eventuale cessione dei diritti resta sempre assorbita nel reddito agrario, mentre ai fini Iva si rende necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria, pari al 20%.
La risposta immediata fornita ieri dal sottosegretario all’economia, Alfiero Grandi, all’interrogazione (n. 5-00942) proposta in commissione finanze alla camera da Giampaolo Fogliardi (Ulivo), conferma l’inquadramento giuridico dei diritti di reimpianto dei vigneti tra i beni immateriali strumentali, come già affermato dalla giurisprudenza (Commissione tributaria provinciale di Ravenna 11/12/2002, n. 138) e, nel caso di cessione ad altro soggetto, il trasferimento a titolo “oneroso”, resta compreso nel reddito agrario, al pari delle cessioni degli altri beni strumentali appartenenti all’impresa.
Pertanto, i ricavi realizzati dalle cessioni di detti diritti non generano plusvalenze autonome ed il corrispettivo incassato resta assorbito dal reddito determinato, in presenza di produttore agricolo, su base catastale (agrario), di cui all’art. 32, dpr n. 917/1986 (Tuir).
Per quanto concerne il trattamento tributario, ai fini della corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni dei diritti in commento dovranno essere assoggettate ad aliquota ordinaria, essendo la stessa compresa tra le operazioni poste in essere nell’ambito dell’esercizio dell’impresa e non rientrando tra i prodotti, di cui alla tabella “A”, allegata al dpr n. 633/1972.

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