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Italia Oggi

Fisco leggero per chi cede il reimpianto ... Diritti vigneti... Sanatoria per la cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti che resta, da sempre, assorbita dal reddito agrario anche se soggetta all’imposta sul valore aggiunto nell’aliquota ordinaria pari al 20%.
Il deputato Giampaolo Fogliardi (Ulivo) ha ottenuto la conferma sull’inquadramento giuridico e fiscale della cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, a cura del sottosegretario all’economia, Alfiero Grandi, nell’ambito di un “question time” mercoledì scorso in commissione finanze alla camera (si veda Italia Oggi del 19/04/2007), con l’assorbimento nel reddito agrario del trasferimento a titolo oneroso e l’applicazione dell’Iva nell’aliquota ordinaria pari al 20%.
Ma la risposta è andata ben oltre le aspettative e, con riferimento all’efficacia temporale dell’orientamento indicato già dalla giurisprudenza (C.t.p. di Ravenna, n. 138 dell’il dicembre 2002) e dalla prassi (Agenzia delle entrate, risoluzione 51/E del 4 aprile 2004), ha chiarito che gli strumenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria hanno natura meramente “chiarificatrice” di norme già esistenti, rispetta alle quali non assumono carattere di novità. Pertanto, continua il sottosegretario, “i principi affermati nei predetti strumenti, diretti principalmente ad indirizzare l’attività degli uffici finanziari, esplicano la loro efficacia anche per il passato (ex tunc) e con riferimento anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente”.
Di conseguenza, i viticoltori (produttori, naturalmente) che hanno temuto l’applicazione di una tassazione diversa da quella indicata all’articolo 32, del dpr n. 917/1986, in presenza di cessione dei citati diritti, possono stare tranquilli anche per le posizioni pregresse posto che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 6 del Tuir, i proventi realizzati in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti.
La stessa risposta, come già indicato nella giurisprudenza e prassi appena richiamata, ha confermato che l’assorbimento della cessione al reddito agrario deriva dal fatto che i diritti di reimpianto (al pari delle quote latte) devono essere considerati «diritti a produrre» e come tali inquadrabili fra i beni immateriali strumentali, necessari allo svolgimento dell’attività agricola e che, gli introiti derivanti dal trasferimento a titolo oneroso, devono essere ricompresi nel reddito agrario, al pari della cessione dei beni strumentali, non generando “autonome” plusvalenze tassabili. Per quanto riguarda l’Iva, la cessione si deve ritenere effettuata nell’ambito d’impresa e, non rientrando i diritti tra i prodotti di cui alla tabella “A”, allegata al dpr n. 633/1972, alla stessa deve essere applicata l’aliquota ordinaria del 20%.

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