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Italia Oggi

Ebbrezza senza oblazione ... Dopo le nuove sanzioni del ddl Bianchi ecco il pugno duro della Cassazione. Per chi guida ubriaco il reato non si estingue... Pirati della strada messi all’angolo anche dalla Cassazione. Niente oblazione per chi guida in stato di ebbrezza. Alla riforma del codice della strada, contenuta nel ddl Bianchi, ancora al vaglio del senato e che inasprisce le sanzioni, si aggiunge un duro affondo della Suprema corte. Con la sentenza n. 25056/2007, infatti, è stato accolto il ricorso della procura di Brescia presentato contro un non luogo a procedere, emesso nei confronti di un automobilista trovato ubriaco, per estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Insomma, addio bulli al volante. La riforma ha raddoppiato la pena detentiva: da un massimo di un mese a due. Idem rispetto a quella pecuniaria: da 1.000 euro a 2 mila (pena massima). Ma ha lasciato un comune denominatore: l’arresto e la multa non sono alternativi. La norma parla infatti di pene congiunte. Ed è proprio questo che ha indotto i giudici della quarta sezione penale ad accogliere la tesi della procura bresciana. L’articolo 162-bis del codice penale parla chiaro, secondo il Supremo consesso: “Non a caso intitolato “oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative”, limita l’applicabilità della predetta causa estintiva alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, laddove il reato ascritto all’imputato è punito congiuntamente con la sanzione detentiva e con quella pecuniaria”. Non è ancora tutto. La Cassazione ricorda che per la guida in stato di ebbrezza compiuta dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 134 del 2003, che ha restituito la competenza a conoscere del reato de quo al tribunale, sottraendola al giudice di pace, è stato disattivato il meccanismo di conversione sancito dall’art. 52 del dlgs. n. 274 del 2000 ed è quindi venuta meno la praticabilità dell’oblazione.
Nel 2005 il gip del tribunale di Brescia aveva dichiarato non doversi procedere a carico di un imputato di guida sotto l’influenza dell’alcool per essere estinto il reato per intervenuta oblazione. Contro questa decisione il pg ha fatto ricorso in sede di legittimità. E qui il vento si è girato a sfavore dell’automobilista. Per la Cassazione, infatti, non poteva essere dichiarato estinto per oblazione un reato con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

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