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Italia Oggi

Vqprd, carta bianca ai consorzi ... Pubblicato in G.U. il decreto Mipaaf che dà le istruzioni per la redazione dei piani di controllo. Saranno gli, enti di tutela a stabilire infrazioni e sanzioni... Piani di controllo delle produzioni Vqprd personalizzabili sia sotto il profilo gestionale che sanzionatorio. Sarà, infatti, possibile per i soggetti deputati a svolgere le funzioni di vigilanza sulla produzione di qualità, delegare le funzioni di controllo anche a terzi e definire, discrezionalmente, le fattispecie di non conformità e i dettagli per la loro gestione. Lo precisa il decreto del Mipaaf del 13 luglio scorso, pubblicato nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2007. Il provvedimento, che approva lo schema dei piani di controllo e delle tariffe applicabili alla filiera vitivinicola dei Vqprd, determina anche i criteri per la verifica della rappresentatività di essa ed i requisiti delle fascette identificative. Il provvedimento completa, dunque, e rende operativo il precedente decreto ministeriale del 29 marzo 2007, pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile, primo restyling del sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni tipiche di qualità riconosciute a livello comunitario e nazionale, in attesa della revisione della legge n. 164/1992.
Il nuovo sistema. In aggiunta ai consorzi di tutela e alle loro associazioni, sono legittimati a effettuare i controlli sulle produzioni Vqprd anche gli enti pubblici e gli organismi privati che vengono proposti per il riconoscimento da almeno il 75% della filiera. Obbligatori per il rilascio dell’autorizzazione sono il possesso dei requisiti di legge e l’adozione del piano dei controlli e del prospetto tariffario secondo lo schema tipo predisposto dal ministero. Chi, invece, al momento dell’entrata in vigore del decreto è già operativo, mantiene la propria autorizzazione per un altro triennio, purché si metta in regola entro un anno con le nuove prescrizioni e ovviamente, possieda i requisiti minimi di legge. Tutte le denominazioni d’origine devono essere sottoposte a verifica. La scelta del soggetto che dovrà svolgere i controlli potrà essere fatta dalla filiera vitivinicola regionale, se vi sono i presupposti di rappresentatività, vale a dire il cumulo delle percentuali minime del 50,1% per le tre categorie di utilizzatori della denominazione (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori). Il calcolo va fatto tenendo conto dei soggetti che svolgono più attività (es. produce e vinifica o vinifica e imbottiglia). Se le percentuali minime non ci sono, mancano i requisiti per l’autorizzazione o non c’è una proposta, interviene la regione.
Piani di controllo. Il piano di controllo è il protocollo autorizzato dal ministero per effettuare le verifiche sul prodotto e sul procedimento dì produzione. Come anticipato, il decreto, pur richiedendo il rispetto degli elementi essenziali dello schema ministeriale, ammette aggiustamenti e modifiche che si rendano necessari per adattare l’attività di verifica alla filiera da controllare e per ottimizzare tempi e risultati del monitoraggio. L’attività di controllo è: documentale, in loco e analitica sul prodotto. Operativamente, deve prevedere, in primo luogo, un’attività informativa-conoscitiva del prodotto e degli utilizzatori rapido ed efficiente. Per questo al controllore viene garantito un accesso on line no limits alle banche dati dell’albo dei vigneti, degli imbottigliatori e alle informazioni presenti negli archivi degli enti. Ciò rende possibile fotografare in tempo reale il percorso delle partite di vino (arrivo in cantina delle uve, passaggio a vino, imbottigliamento o vendita di sfuso) ed effettuare rapidamente la verifica di conformità relativamente alla corrispondenza fra il numero delle richieste di certificazione e le partite imbottigliate. Sempre ai fini dei controlli può richiedere e acquisire tutta la documentazione utile dagli stessi operatori controllati. Se l’esito è positivo, le Cciaa potranno certificare la qualità di denominazione delle partite. Due aspetti rilevano. Da un lato, la facoltà di delegare le funzioni di controllo a terzi. Il decreto, infatti, mantenendo la responsabilità in capo al delegante, richiede l’indicazione nel piano del soggetto affidatario e dei limiti dell’attività. Non fa cenno, però, al possesso/verifica dei requisiti analoghi al titolare da parte del delegato e le eventuali conseguenze in caso di attività extra delega. Dall’altro, è permesso al soggetto che vigila definire non conformità ad hoc, il loro grado di gravità e le procedure da adottare nei casi di recidiva delle violazioni, aprendo nuovi importanti ambiti di responsabilità per questi soggetti.
Tariffario. Deve esserci l’indicazione analitica dei costi per ogni attività di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori. La fatturazione, secondo la cadenza scelta dal controllore, viene effettuata: per i produttori sulle quantità rivendicate, per i vinificatori sulle quantità certificate in qualità e per gli imbottigliatori sull’imbottigliato. La tariffa può essere aggiornata ogni due anni.
Fascette. Per garantire la tracciabilità del prodotto, è necessario apporre l’apposita fascetta identificativa. Questa è stampata solo dall’Istituto poligrafico e zecca dello stato e deve indicare: l’emblema dello stato; la dicitura “Doc” il nome di tipologie aggiuntive previste dal disciplinare; il numero progressivo e la serie alfabetica; il volume del prodotto espresso in litri.


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