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Italia Oggi

Tour Spritz, per il Giurì Martini non imita Campari ... Negata la proteggibilità del format di un evento promozionale... Curiosa vertenza in tema di proteggibilità di un format pubblicitario costruito da elementi creativi di titolarità di un terzo soggetto. Il Giurì di autodiscipli­na ha infatti bocciato l’istanza presentata dalla Davide Campa­ri contro la Martini&Rossi, con la quale chiedeva la condanna per imitazione pubblicitaria, ingannevolezza e utilizzo di testimo­nianze non dimostrate la pubbli­cità diffusa da Martini&Rossi a supporto del tour itinerante per promuovere il Martini Spritz.

Secondo la Campari, infatti, la comunicazione di Martini era una palese imitazione della promozione di Aperol, per di più aggravata dal fatto di citare nei radiocomunicati, sotto la headline “Il cocktail più richiesto dell’estate”, le frasi di presunti barman. La Campari sosteneva di aver incaricato l’agenzia Più Blu di realizzare un tour promozionale e che per questo era stato organizzato un tour denominato Aperitivo, con prota­gonista un furgoncino Ape della Piaggio.
La Martini, per supportare il suo cocktail, aveva lanciato l’operazione in co-marketing con la Piaggio, denominata Martini spritz, Spritz it again, nella quale era utilizzato appunto un Ape Piaggio, con lo slogan APE-ritivo.

Insomma, due comunicazioni molto simili. Il Giurì, invece, ha rigettato su tutta la linea la do­manda di Campari. Sul punto delle testimonianze dei barman, il Giurì ha ritenuto che esse avessero carattere iperbolico e non certo ingannevole. Tutte e tre costruite sulla situazione appunto irreale, di un barman che deve preparare per tutti i molti clienti solo un cocktail. Quindi, nessun rischio inganno per il pubblico. Quanto all’accusa di aver copiato l’idea promozionale di Campari il Giurì ha stabilito che il format complessivo dell’evento non è proteggibile in quanto gli elementi costitutivi e più caratterizzanti (come lo sono l’Ape e la formula Ape-ritivo) appartengono di fatto a Piag­gio e pertanto non possono essere rivendicati in assoluto da un soggetto terzo. Il Giurì ha escluso per la Campari la possibilità di chiedere ex art. 13 Gap (imitazione pubblicitaria) la condanna della comunicazione di Martini, anch’essa acquirente dei diritti di utilizzo del nome e marchio Ape per la promozione del suo Martini Spritz.

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