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Italia Oggi

Voucher, Inail a 360° ... Tutela piena per il lavoro accessorio... Nota dell’Istituto dopo l’ok per la vendemmia 2008... Tutela Inaii piena per il lavoro accessorio. Gli infortunati, studenti e pensionati che sperimenteranno il lavoro occasionale
nella vendemmia 2008, avranno
riconosciute le ordinarie prestazioni compreso il danno biologico.
Prima dell’inizio delle attività,
inoltre, i datori di lavoro devono
comunicare all’Inail i dati anagrafici e il codice fiscale propri e
dei prestatori di lavoro. Lo precisa, tra l’altro, una nota del 27
marzo dell’istituto assicuratore.

Lavoro accessorio. L’Inail illustra le novità del dm 12 marzo che da il via libero alla sperimentazione delle prestazioni accessorie per “l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuata da studenti e pensionati”, voluta dalla legge n. 248/2005. La sperimentazione non ha limiti territoriali ed è attuabile nelle regioni e province che stipuleranno un’apposita convenzione con l’Inps. È un sperimentazione valida per la sola campagna di vendemmia 2008 e, in ogni caso, per prestazioni da effettuare non oltre il 31 dicembre 2008. Le prestazioni saranno compensate da appositi buoni del valore di 10 euro, al cui cambio provvedere l’Inps riconoscendo 7,5 euro a titolo di retribuzione, mentre 0,50 euro per spese di gestione e 1,3 euro per contributo previdenziale alla gestione separata finiranno all’Inps stesso e 0,70 euro all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Una nuova dna. Per quanto di propria competenza, l’Inail evidenzia che l’articolo 5 del dm 12 marzo prevede per i beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (i “datori di lavoro”) l’obbligo, tra l’altro, di comunicare all’istituto assicuratore, prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro (studente o pensionato). Si aggiunge che in mancanza della denuncia (non sanzionabile altrimenti) il dm prevede che il datore di lavoro restituisca all’Inaii l’ammontare delle eventuali prestazioni liquidate per infortunio al lavoratore non denunciato.

Tutela piena. In secondo luogo l’Inail fa presente che, circa le prestazioni dovute agli infortunati, sempre il dm ha disposto che le stesse siano quelle previste dall’articolo 66 del testo unico Inail (dpr n 1124/1965) e dell’articolo 13 del dlgs n. 38/2000 (riforma Inail), commisurate al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, comma 3, del predetto testo unico. Le prestazioni, in pratica, sono le seguenti: un’indennità giornaliera per inabilità temporanea; la rendita per inabilità permanente; un assegno per l’assistenza personale continuativa; una rendita ai superstiti e l’assegno una volta tanto in caso di morte; le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; la fornitura degli apparecchi di protesi. Nonché, la tutela per danno biologico di origine lavorativa, che nel sistema indennitario prevede la determinazione e l’erogazione di un apposito risarcimento per ogni infortunio che comporti menomazioni di grado almeno pari al 6%.

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