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Italia Oggi

Così l’Europa insegna a far di vino ... Dolcificazione dei v.q.p.r.d. ammessa solo nella fase produttiva o di commercio all’ingrosso e previa dichiarazione delle quantità di mosto d’uva o concentrato utilizzato; taglio dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. consentito ma solo se viene espressamente indicata la varietà utilizzata anche se proveniente dalla stessa zona di produzione; individuazione dei metodi di analisi per accertare le violazioni delle pratiche enologiche. Sono queste le novità del restyling operato dal regolamento Ce n. 423 dell’8 maggio scorso al codice comunitario delle buone pratiche e dei trattamenti enologici, pubblicato nella G.u.e. n. L127 del 15 maggio 2008.
Il provvedimento, che mette ordine rispetto alle modifiche succedutesi negli ultimi anni nella disciplina applicativa dell’Ocm vitivinicolo, affronta sostanzialmente quattro aspetti della vinificazione: l’evoluzione del progresso tecnico per ottenere la stabilizzazione della qualità del vino, la dolcificazione dei vini v.q.p.r.d. senza che ciò determini un arricchimento non consentito, la tracciabilità del taglio dei vini e l’adozione di metodi di analisi con risultati chiari e precisi. Innanzitutto viene ammesso l’utilizzo del lisozima per abbassare i livelli di anidride solforosa dei vini. Per consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino vengono prorogati i termini per la commercializzazione dei prodotti che superano il tenore massimo attuale di solforosa.
Per quanto riguarda la dolcificazione essa deve essere praticata solo nelle fasi di produzione per permettere un adeguato controllo. Per evitare l’uso di saccarosio viene consentito l’utilizzo del mosto d’uva concentrato rettificato. Solo se la dolcificazione è routinaria l’azienda può derogare all’obbligo di comunicazione. Per il taglio questo è possibile solo per i prodotti fino a 17° di vol, e solo se le varietà miscelate sono dello stesso tipo e provenienti dalla stessa zona. I prodotti che non sono conformi al presente regolamento devono essere distrutti o essere utilizzati a discrezione dello stato membro da distillerie, nelle fabbriche di aceto, a fini industriali.

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