02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Italia Oggi

Alterazione desunta da ogni sintomo d’ebbrezza ... Stretta della Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza. Anche dopo il decreto Bianchi, in caso di rifiuto dell’automobilista di sottoporsi al test, l’alterazione può essere desunta da altri elementi quali l’atteggiamento, l’equilibrio e il contegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che con la sentenza n. 28547 del 10 luglio 2008 ha accolto il ricorso della procura e fornito una serie di chiarimenti sull’interpretazione delle norme del codice della strada dopo il dl n. 177 del 2007.
“Il reato di guida in stato di ebbrezza”, si legge in sentenza, “basato sudi un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nell’ipotesi meno grave dell’articolo 186 del codice della strada, rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una mascherata depenalizzazione”.
Infatti, anche dopo le novità introdotte con il decreto Bianchi resta fermo un vecchio principio che la quarta sezione penale del “Palazzaccio” ha esteso alle norme classe 2007: “Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.
Invero per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione esauriente”.
Non è ancora tutto. “Gli Ermellini” hanno precisato espressamente che questo principio non è affatto superato dalle nuove norme, “secondo cui il legislatore, per l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto fare riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima della novella lo stesso articolo 186 Cds prevedeva al sesto comma che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora l’accertamento risultasse un valore corrispondente a un tasso superiore da 05 g/l”. Un caso come tanti, riaperto dalla decisione della Suprema corte, che ha avuto l’occasione di fare chiarimenti fondamentali sulle nuove norme.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su