02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Italia Oggi

Agriturismo, il restyling recupera Iva ... Affitto immobili... Dopo il chiarimento dello scorso anno delle Entrate, le imprese agricole che esercitano le attività di agriturismo con affitto degli immobili a destinazione abitativa, che non hanno optato per il naturale regime forfetario, potranno detrarre l’Iva sostenuta per le ristrutturazioni degli immobili. Questo è, in sintesi, quanto emerge dall’attenta analisi del punto 9), della circolare 12 del 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema dell’applicazione dell’Iva alle locazioni di unità immobiliare; catastalmente censite nella categoria degli abitativi (A1-A9), dopo la riformulazione del punto 8), dell’art. 10, dpr 633/1972, a cura del comma 8, dell’art. 35, dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006. In sostanza le Entrate, rispondendo a un quesito che chiedeva quale fosse la corretta disciplina per la locazione di unità immobiliari destinate a casa vacanze, ribadivano, come già chiarito con la risoluzione 117/2004, che l’attività di locazione di immobili a uso “turistico” può essere qualificata come attività di prestazione di alloggio nel comparto alberghiero, come qualificabile nella disciplina di settore, con assoggettamento della prestazione ad aliquota del 10%, di cui al punto 120), della tabella A), parte III, allegata al decreto Iva, nonostante l’intervento della manovra correttiva.
La conseguenza, pertanto è che in presenza di azienda agrituristica che utilizza unità immobiliari a destinazione abitativa per l’esercizio della propria attività, senza applicare il regime forfetario, di cui all’art. 5, legge 413/1991, non si rende applicabile l’indetraibilità oggettiva dell’Iva sugli acquisti e per il recupero dei fabbricati a destinazione abitativa, di cui alla lettera i), comma 1, art. 19-bis1) del decreto Iva, per quelle unità destinate alle attività di agriturismo, ancorchè l’aliquota sulla ristrutturazione sia stata applicata nella misura del 10%.
Peraltro si rende anche applicabile, in presenza di operazioni imponibili di locazione di unità abitative (affittacamere, bedand breakfast, alloggi agro-turistici ecc.), il recupero per decimi mediante rettifica della detrazione, di cui all’articolo 19-bis2 del medesimo decreto, dell’Iva assolta al momento dell’acquisto o del recupero, ma non detratta a monte. In conclusione, dopo questo chiarimento, la categoria assegnata all’unità abitativa non potrà negare il diritto alla detrazione, dovendo tenere conto, anche i fini delle eventuali richieste di rimborso della vera destinazione dell’immobile per l’esercizio delle attività agrituristiche, sempreché l’impresa non operi nel regime naturale “forfetario”, con detrazione del 50% dell’Iva applicata sulle vendite.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su