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Italia Oggi

Via libera ai vini Doc nel cartone ... Il bag in box entra nei disciplinari delle denominazioni. La conferenza stato regioni da l’ok al decreto. Castelletti (Uiv): opportunità sui mercati stranieri... Con il via libera all’uso del bag in box anche per i vini Doc, per i produttori italiani i mercati scandinavi diventano un’opportunità reale, su cui puntare. Approvato in questi giorni dalla Conferenza stato-regioni, il decreto che autorizza il confezionamento dei vini a denominazione d’origine con contenitori alternativi a quelli di vetro, con l’obbligo di modificare il disciplinare di produzione, rappresenta non solo un grande ammodernamento per la nostra legislazione in materia di condizionamento e confezionamento dei vini Doc, ma soprattutto segna una svolta, un punto a favore della competitività delle aziende italiane produttrici di vino.
“La rigidità del nostro sistema rischiava di creare non pochi problemi di mercato a carico di vini a denominazione di origine italiani e una situazione di concorrenza inadeguata da parte di altri paesi dell’Unione europea”, racconta Paolo Castelletti, segretario nazionale dell’Unione italiana vini. “I mercati più critici sono quelli dei paesi scandinavi, dove l’uso di contenitori alternativi come i bag in box non è finalizzato ai soli elementi economici, ma è dettato piuttosto da aspetti più complessi, a partire dai temi dello smaltimento dei rifiuti, da quelli ambientali, di praticità d’uso e derivanti da specifiche situazioni tradizionali di consumo”.
Un interesse, quello dei produttori italiani, che deriva dalla spinta comunitaria e nazionale a trovare sempre nuovi sbocchi di mercato e che viene concretamente supportato dai dati sui vini principalmente commercializzati in queste regioni. Per la Norvegia le referenze in bag in box negli anni 2006 e 2007 sono state 570, pari a 27.849.172 litri nel 2006 e 29.132.415 litri nel 2007, con un incremento del 4,6%. In Svezia, invece, le etichette nel 2007 sono state 206, per un totale di 79.789.230 litri. In questo paese i bag in box rappresentano il 52% circa del mercato, con punte fino al 60% nel periodo estivo. Sono 107 le referenze in bag in box presenti presso il monopolio finlandese, pari a un volume di 15.504.000 litri nel 2006 e a 17.354.000 litri nel 2007, con un incremento dell’11,9%. La percentuale di mercato per la Finlandia è pari al 32,5%.
“Se la questione è sentita da tutti i principali operatori nazionali, per i vini piemontesi l’urgenza di poter condizionare i vini Doc in questi tipi di contenitori è ancora più pressante perché il settore vitivinicolo di questa regione non dispone di vini Igt, ma soltanto di vini Doc e Docg”, prosegue Castelletti. “Le loro denominazioni di base e di territorio (Piemonte, Langhe, Monferrato ecc.) sono state concepite come denominazioni di ricaduta e quindi funzionano proprio come i vini a indicazione geografica tipica. In questo momento vi sono alcune di queste denominazioni di base che stanno soffrendo di una grave staticità di mercato e si potrebbero ottenere ottimi risultati proprio dai mercati scandinavi con le vendite di questi vini Doc di base in bag in box”.
Ma c’è anche un altro pericolo. Quello che prodotti a denominazione di origine italiani vengano commercializzati allo stato sfuso verso paesi o dell’Unione europea o, addirittura, extra-Ue, per poi essere confezionati in bag in box.
“Un rischio reale, che registra già dei fenomeni di triangolazione commerciale con Austria, Regno Unito o Svezia, per superare le restrizioni italiane sul confezionamento”, conclude Castelletti. “Tutto questo non è solo un danno commerciale per le aziende produttrici, ma anche un limite alla tutela 1el1a tracciabilità delle nostre produzioni”.

Il testo del provvedimento
(Articolo unico)
All’articolo 2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal decreto ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti commi:
“2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l’indicazione della sottozona, della menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” e delle altre menzioni tradizionali di cui all’allegato III del regolamento (Ce) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1935/2004 richiamato in premessa.

3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole Doc interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:
a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati nei termini cui ai commi i e 2 dell’articolo 2 del dpr n. 348/1994, corredata dalla proposta di modifica del disciplinare, dalla relazione tecnico-commerciale e dal parere favorevole della competente regione o provincia autonoma;
b) l’acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle Do e delle Igt dei vini, esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa In carico della relativa istanza”.

Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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