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Italia Oggi

Niente Ici sui fabbricati rurali ... Rotondi: il reddito dominicale incorpora la rendita immobiliare. Lo ha chiarito il ministro per l’attuazione del programma rispondendo a un’interrogazione... I fabbricati che rispettano i requisiti di ruralità, dotati di rendita, non devono assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici), in modo da evitare una duplicazione della tassazione, in relazione al fatto che il reddito dominicale del terreno incorpora la rendita dell’immobile. Lo ha chiarito Gianfranco Rotondi, ministro per l’attuazione del programma di Governo, rispondendo a un’interrogazione parlamentare. Materia del contendere l’intervento effettuato con apposita circolare (si veda ItaliaOggi 4/10/2008) dall’Anci Emilia-Romagna, sull’assoggettamento al tributo comunale (Ici) di tutti i fabbricati rurali (strumentali e abitativi), con efficacia retroattiva a valere sulle annualità pendenti alla data del prossimo 31 dicembre. Per quanto indicato nella circolare dell’Anci dello scorso 24 settembre, in assenza di una specifica disposizione di esenzione e sulla base degli indirizzi consolidati dalla giurisprudenza di merito, tutti i fabbricati rurali dovrebbero versare l’Ici, stante l’inesistenza, sia nella legge istitutiva che nelle altre, di una “espressa” menzione della specifica qualità come discriminante; in sintesi, nessuna norma dispone chiaramente che i fabbricati rurali restano esclusi dall’assoggettamento al tributo locale. L’associazione degli enti comunali emiliani non ha ritenuto validi neppure i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 50/2000) e dal Territorio (circolare n. 7/2007) affermando che i fabbricati rurali, a prescindere dall’iscrizione o meno al catasto fabbricati, sono soggetti al tributo locale anche in relazione al fatto che in surroga del proprietario è lo stesso Territorio che deve provvedere al censimento, ai sensi del comma 1, dell’art. 9, dl 557/1993 ed al fine di evitare sperequazioni fra quelli costruiti dopo il 2000 e quelli già esistenti. Preoccupante è quanto evidenziato al punto 6 della circolare, sull’aspettativa di un inserimento di una norma dopo l’approvazione della Finanziaria 2009 a ratifica dell’assoggettamento, con la paventata possibilità per i comuni di effettuare i recuperi per le annualità pendenti alla data del 31/12/2008 e con ricadute anche “pregresse” sulle imprese agricole.
Per questa potenziale situazione esplosiva è scattato un generalizzato allarme con la predisposizione del question time con il quale il deputato Siegfried Brugger ha chiesto al governo un’adozione urgente di un provvedimento che chiarisca e confermi “definitivamente” l’esclusione dei fabbricati rurali dall’applicazione dell’imposta comunale. Di fatto, si rende necessario segnalare che l’analisi dell’associazione non è fuori luogo per quanto concerne l’assenza di una specifica disposizione di esenzione, ma è altrettanto necessario segnalare che, a parte le indicazioni di prassi richiamate, nelle disposizioni tributarie, dall’esclusione dall’imposizione Iva della cessione dei terreni agricoli (lett. e, comma 3, art. 2, dpr 633/72) all’esclusione da imposizione diretta delle costruzioni rurali o porzioni delle stesse di proprietà del possessore o dell’affittuario dei fondi rustici a cui sono asservite, di cui all’ari. 42, dpr n. 917/1986, l’esenzione da tassazione risulta ormai consacrata. Peraltro, recenti disposizioni estendono la qualifica di ruralità anche agli immobili posseduti dalle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli (art. 42-bis, dl n. 159 del 2007) e, pur vietandone il rimborso delle somme versate dalle cooperative in periodi anteriori al 2008, confermano l’indirizzo di esenzione dal tributo. Per tale motivo e come indicato dal ministro, al fine di evitare una duplicazione della tassazione, si rende più che necessario un intervento legislativo a sanare una situazione che presta il fianco a singole interpretazioni e che garantisca, come ribadito dal deputato interpellante, l’esclusione dall’imposizione dei beni strumentali (soprattutto “immobili”) utilizzati dalle imprese agricole, ancorché censiti con attribuzione di rendita, ma rispettosi delle disposizioni, di cui all’art. 9, dl n. 557/1993.

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