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Italia Oggi

Tabelle anti-alcol senza eccezioni ... Musica nel locale? Scatta sempre l’obbligo per il titolare... I1 ristoratore che utilizza musica di sottofondo per allietare i propri clienti deve rispettare le disposizioni contro l’abuso di sostanze alcoliche in materia di tabelle, orario e prove alcoliche. In ogni caso i dispositivi monouso per l’autocontrollo del livello alcolico messi a disposizione dagli esercenti non devono essere necessariamente omologati anche se restano dubbi sulle categorie degli operatori interessati dalla legge Bianchi. Lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la risoluzione n. 557/pas.l4556.13500(18) del 28 ottobre 2008. All’indomani della pubblicazione dei dati elaborati dal ministero della sanità, che ha fatto scattare l’obbligo di esporre all’interno e all’esterno dei locali le tabelle con i limiti da rispettare per non superare la gradazione alcolica consentita, la Federazione dei pubblici esercizi ha interpellato il ministero perché faccia chiarezza su diversi aspetti. Secondo l’associazione di categoria, le
istruzioni erano necessarie tenuto conto che le disposizioni di riferimento contenute nella legge n. 160/2007 erano vaghe e di difficile interpretazione. I dubbi sono oggi in gran parte fugati, in quanto il Dipartimento di pubblica sicurezza ha fornito i chiarimenti richiesti. La nota centrale conferma che l’attività di intrattenimento effettuata all’interno del locale che fa scattare l’obbligo del rispetto delle norme anti-alcol (compreso tabelle, cessazione alla 2 di notte e test alcolici) è quella svolta con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario. L’individuazione dell’attività di intrattenimento, precisa infatti il ministero, “come specificazione integrativa della categoria degli spettacoli, prima destinataria degli obblighi imposti, è funzionale alla ratio legis di sottoporre le modalità di somministrazione di bevande alcoliche a regole preventive che limitino le situazioni di pericolo che da queste possono insorgere”. In sostanza, sono soggetti obbligati al rispetto dei nuovi obblighi tutti i titolari di quei locali pubblici “nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le sole esigenze di ristorazione, ma possa essere prolungata dalla volontà o dall’intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento, ivi compresa quella dell’ascolto di musica registrata su qualsiasi supporto”. Si ripropone, quindi, il problema dell’applicabilità delle disposizioni anti-alcol, secondo quanto già rilevato da ItaliaOggi, anche a cinema, teatri e cabaret, oltre che a night, circhi e discoteche. Infatti, anche queste attività, per poter legittimamente effettuare
gli spettacoli, devono munirsi della licenza di trattenimento o di pubblico spettacolo prevista dal Testo unico di pubblica sicurezza. A parere del ministero, peraltro, “l’interesse protetto è quello di limitare gli effetti di pericolo conseguenti all’uso di bevande alcoliche, in occasione di frequentazione di locali pubblici, che si protraggono nel tempo per assistere a spettacoli o a intrattenimenti che ivi vengano forniti ai clienti laddove tanto la partecipazione all’intrattenimento quanto il prolungarsi della permanenza degli avventori sia in diretto evidente rapporto
con il consumo di bevande alcoliche”. È però evidente che una classificazione così allargata fa potenzialmente ricadere all’interno della previsione normativa del dl Bianchi anche quelle attività che sono marginalmente interessate alla somministrazione di bevande alcoliche come circhi, teatri, cinema e cabaret. Ma la stessa considerazione può essere espressa anche per le feste paesane che rappresentano un’ulteriore zona grigia di discutibile applicazione della disciplina anti-alcol. Novità infine per quanto riguarda la messa a disposizione da parte degli esercenti dei test per l’autocontrollo dell’alcol nel sangue. In attesa di ulteriori indicazioni attese dall’Istituto superiore di sanità, via libera a tutti i dispositivi in commercio anche se non specificamente omologati.

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