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Italia Oggi

Immobili rurali senza Ici da sempre ... I riflessi sulle cause pendenti della norma di interpretazione autentica inserita nel milleproroghe. L’esclusione opera dall’istituzione dell’imposta. Via ai rimborsi... Con norma di interpretazione autentica il legislatore, in sede di conversione del dl n. 207
del 2008 ha acclarato l’esclusione dall’lei di tutti i fabbricati rurali. A prescindere dal loro uso, abitativo o strumentale all’attività agricola. Si tratta di una disposizione che riverbera effetti sia sui contenzioso in atto che sulle procedure di rimborso ma che tuttavia non risolve completamente i problemi degli immobili posseduti dalle cooperative agricole.

Il chiarimento legislativo. Per contrastare il recente filone interpretativo della Corte di cassazione (sent. n. 15321 del 10/6/2008 e n. 23596 del 15settembre2008) e (a ruota) dell’Iflel che avevano ritenuto assoggettati all’Ici le ostruzioni rurali, il legislatore, in sede di conversione del dl n. 207 del 2008 ha inserito il comma 1-bis con il quale viene chiarito che ai fini dell’Ici “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili in catasto per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del dl n- 557 del 1993, convertito, con modificazioni nella legge n. 133 del 1994”. Posto che i] predetto comma 1-bis dell’art. 23 richiama espressamente l’art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, non può essere revocato in dubbio che si tratti di una norma di interpretazione autentica. Il che sta a significare che i fabbricati rurali sono esclusi dall’Ici, per mancanza del presupposto impositivo, fin dall’istituzione di tale imposta (1993). La natura dichiaratamente interpretativa della nonna impone alcune riflessioni sia con riguardo ai versamenti - eventualmente - effettuati dai contribuenti, che con riferimento alle cause pendenti avanti le commissioni tributarie e la Corto di cassazione.

Rimborsi. I contribuenti che hanno pagato l’Ici relativamente a fabbrica, in possesso dei requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9 del dl n. 557 del 1993, possono procedere alla richiesta rimborso che dovrà essere presentata, al comune competente, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Quest’anno sarà quindi possibile richiedere all’ufficio tributi la ripetizione di quanto indebitamente pagato dall’anno 2004 in avanti, mentre per le annualità precedenti il diritto si è prescritto. Al riguardo occorre però operare un distinguo con riferimento ai fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi. Per tali immobili, infatti, l’art. 2, comma 4, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che “non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008”. Sulla disposizione in questione, che preclude ai comuni la possibilità di restituire l’Ici pagata per i fabbricati strumentali alle attività agricole, pende però la spada di Damocle del giudizio della Corte costituzionale. Infatti, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, e la Commissione tributaria provinciale di Chieti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale. In particolare, secondo i giudici remittenti, la norma impugnata violerebbe il principio di uguaglianza in quanto «le cooperative che hanno omesso di pagare l’Ici vedono riconosciuto il loro diritte all’esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento interpretativo, annullato in forza di legge sopravvenuta, risulterebbero ingiustamente penalizzate”. L’osservazione risulta ancor più pertinente dopo l’ingresso della norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 1-bis dell’art. 23 della legge di conversione del dl milleproroghe. Basti osservare come i giudici delle leggi abbiano già affermato (sent. n. 330/2007) che la retroattività, propria dell’interpretazione autentica, non tollera eccezioni al significato attribuito alla legge interpretata, con la conseguenza che il legislatore cade in una contraddizione formale quando da un lato attribuisce alla disposizione interpretata un significato tale da qualificare come non dovuto, sin dall’origine, un pagamento, ma dall’altro ne esclude la ripetibilità. Con riferimento a tale profilo, pertanto, la querelle è ancora aperta.
Contenzioso. La norma di interpretazione autentica avrà evidenti ripercussioni anche sulle cause pendenti. I giudici tributari non potranno infatti sottrarsi nel dare concreta applicazione alla volontà espressa martedì scorso dal parlamento. Questo, chiaramente, dopo aver appurato se il fabbricato per cui è causa possiede tutti i requisiti di ruralità.

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