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Italia Oggi

Ora il Torgiano doc si fa in 11 vitigni ... Il Torgiano doc si fà in undici e, alle già nove tradizionali tipologie, aggiunge il Torgiano Vendemmia Tardive doc e Torgiano Vin Santo doc. Accolte dal Comitato Nazionale Vini le istanze del Consorzio tutela vini di Torgiano, presentate per il tramite della regione Umbria, che allarga e modifica il disciplinare di questa denominazione della zona di Perugia. Oltre al bianco, merlot, spumante, pinot nero, cabernet sauvignon, riesling italico, pinot grigio, chardonnay, rosso di Forgiato e rosato di Forgiato, ora entrano nella doc anche la vendemmia tardiva e la tipologia Vin Santo. Nello specifico, per la prima, il 50% dovrà essere Chardonnay, mentre l’altra metà sarà costituita dalle uve a bacca bianca non aromatiche coltivate nella provincia di Perugia. Per la tipologia Vin Santo, la percentuale del 50, max 70%, dovrà provenire dal Trebbiano Toscano, la restante percentuale sarà di uve a bacca bianca non aromatiche. Per quanto riguarda le rese per ettaro delle nuove tipologie, per il Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%, mentre la resa massima dell’uva in vino finito per i vini Torgiano Vin santo non deve essere superi ore al 35% dell’uva fresca verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino. Se, poi, la resa massima superi la percentuale sopra indicata per entrambe le tipologie, decade il diritto alla denominazione Doc Inoltre, per la Vendemmia tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta che assicuri una raccolta con graduazione alcolica minima non inferiore a 14%, mentre, per il Vin Santo, la vinificazione deve essere ottenuta da uve fatte appassire sulla pianta o in locali idonei, anche se è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata o con ventilazione forzata in locali termocondizionati, che garantiscano una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16%. Da sottolineare, sotto il profilo tecnico, è che la vinificazione e l’invecchiamento dei vini devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 400 lt per un periodo tra i 36 o 24 mesi.

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