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Italia Oggi

Guidatore alticcio, patente ok ... Motorini... Il conducente di un motorino sottoposto alla prova alcolica dalla polizia può incorrere nella sanzione penale prevista dal codice stradale per chi guida alterato dall’alcol. Ma non potrà subire l’immediato ritiro e la sospensione della patente di guida. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 9991 del 6/2/09. Un cittadino è stato sorpreso alla guida di un motorino in stato di ebbrezza alcolica. Denunciato e condannato l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sospensione della patente che, a parere del trasgressore, non risulta strettamente necessaria per la guida del motorino. Il collegio ha accolto la doglianza e annullato la sospensione della licenza di guida. In tema di guida in stato di ebbrezza di un veicolo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, specifica infatti la sentenza, “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”. In sostanza per chi guida alterato un ciclomotore scatteranno tutte le penalità previste dal codice stradale eccetto quelle immediatamente connesse alla titolarità della licenza di guida.

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