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Italia Oggi

Vite e frutta fuori dalla riserva Pac ... Le risorse tutte destinate a pascoli, seminativi, agrumeti e uliveti... Riserva nazionale con titoli più agili, ma non per viticoltori e frutticoltori. Sono queste le principali novità previste dal decreto del Mipaaf già passato al vaglio del giudice contabile e alla firma del ministro Luca Zaia, che andrà a stabilire chi potrà beneficiare di questa particolare categoria di aiuti. Se, infatti, il restyling della Pac post healt-check ha regalato alcune agevolazioni in termini di snellimento delle procedure e limatura dei vincoli, per quanto riguarda la riserva nazionale ha, comunque, mantenuto fermi taluni principi. Fra questi ultimi vanno sicuramente annoverate le categorie dei beneficiari e i criteri che presiedono alla scelta delle produzioni (rectius superfici) ammissibili. Anche per il 2009 restano, perciò, confermate le cinque categorie di agricoltori ammesse al beneficio: chi inizia l’attività, chi coltiva su terreni inseriti in programmi di ristrutturazione o sviluppo, che acquista o prende in affitto terreni, chi acquista terreni in affitto di terzi e chi ottiene giustizia a seguito di un contenzioso con la pubblica amministrazione e chi si trova in una situazione particolare. Per tutti tranne chi risolve a suo favore una causa, il limite minimo di superficie per ottenere l’aiuta resta pan ad un ettaro. Due categorie fra quelle elencate meritano alcune specificazioni. In primo luogo, i nuovi agricoltori. Questi sono quei soggetti che iniziano o riprendono dopo almeno cinque anni di sospensione l’attività e che possono dimostrare di non aver ricevuto alcun sostegno ante domanda o nelle more della stasi dell’attività. I coltivatori che si trovano in situazioni particolari sono), invece, produttori che per dimenticanza, errore materiale o superficialità non hanno richiesto o non hanno ottenuto contributi dovuti nel 2008 e per questa ragione possono valersi sulla riserva nazionale. Altra novità riguarda la gestione dei titoli che, nell’attuale formulazione, è decisamente più snella. Non vi sono più, infatti, i vincoli previsti dagli articoli 54 e 42 del Regolamento Ce n. 1782/2003, che imponevano al beneficiano l’obbligo di non alienare i titoli prima del decorso di un quinquennio dalla loro attribuzione. Altra novità è la definizione delle superfici ammissibili. Le nuove disposizioni ammettono solo le superfici destinate a colture forestali o permanenti diverse da oliveti e agrumeti. Ciò significa che potranno accedere alla riserva i detentori di terreni dedicati a seminativi, a prati e pascoli permanenti, ad oliveti ed agrumeti. Restano, invece, esclusi chi coltiva patate, frutteti, vivai, pioppeti, imboschimenti, superfici forestali e vigneti. Per questi ultimi, il divieto è funzionale al passaggio del regime attuale degli aiuti al vitivinicolo a quello del disaccoppiamento totale. Due parole sul plafond nazionale rispetto a cui si calcolano le medie regionali. Queste ultime non si applicano nel caso in cui gli agricoltori che partecipano ad un programma di ristrutturazione o sviluppo dichiarino un numero di ettari inferiore a quello che gli sarebbe attribuito in base all’attività agricola svolta. Lo stesso vale per chi si trova in una categoria particolare.

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