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Italia Oggi

Nasce il governo del vino ... In vigore i due regolamenti europei su pratiche enologiche ed etichettatura... L’Oiv detta regole uniche di vinificazione per tutti... La tutela delle denominazioni d’origine è ora ufficiale, come pure la scelta della Commissione europea a conformarsi, per le pratiche enologiche, a quanto stabilito dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv). Con la pubblicazione ieri in Gazzetta ufficiale europea (n. L193) del regolamento comunitario n. 606 del 10 luglio scorso, sull’applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e del regolamento n. 607 del 14 luglio 2009, sulle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, si chiude un’importante capitolo dell’Ocm vino.

Etichettatura. Con l’iscrizione della denominazione di origine o di un’indicazione geografica nel registro comunitario ora questa è tutelata da qualsivoglia uso illegale da parte di terzi. Lo stato membro, grazie alla registrazione, potrà, infatti, attivare di propria iniziativa oppure a richiesta di un soggetto interessato, tutte le misure che risultino necessarie per far cessare l’abuso del nome, impedendo la commercializzazione o l’esportazione dei prodotti incriminati. Tutelato è il nome del vino e tutte le caratteristiche che lo rendono unico e distinguibile da altri. Il registro sarà telematico per essere facilmente accessibile agli operatori commerciali e ai consumatori, garantendo, così, la piena conoscenza delle informazioni sull’origine e le caratteristiche del prodotto. Nel registro andranno, perciò, indicati: il nome registrato del prodotto o dei prodotti; la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine; il nome del paese o dei paesi di origine; la data di registrazione (da cui parte la tutela); il riferimento all’atto col quale il nome è stato registrato; il riferimento al documento unico.

Pratiche enologiche. Come detto in apertura, metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli previsti dal’Oiv e formalizzati nei documenti dell’organizzazione (Codex, Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti). L’innovazione rispetto alle prescrizioni dell’Oiv è consentita per metodi di analisi particolari in quanto specifici per alcuni prodotti. Fra le innovazioni tecniche del regolamento va ricordata la pratica della dealcolizzazione, per abbassare il grado alcolico del vino senza comprometterne le caratteristiche di gusto e olfattive. Disciplinata nell’appendice 10 del regolamento, consente l’abbattimento sino al 2% massimo del grado alcolico originario di vini integri e non sottoposti ad operazioni di arricchimento con mosti.

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