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Italia Oggi

E c’è la bussola per i vitigni ... Si stempera la foschia sulle indicazioni in etichetta per i vini Dop e Igp dei vitigni varietali italiani. A vendemmia da poco iniziata (1° agosto per la precisione) e nelle more dell’adozione del decreto nazionale attuativo della nuova disciplina comunitaria in materia di etichettatura dei vini a denominazione d’origine, il Mipaaf, con una circolare del 30 luglio scorso, prot. n. 12063, definisce quali siano le varietà di vitigno che possono essere menzionate nelle etichette dei prodotti senza denominazione d’origine e quali, invece, siano da escludere nella designazione di tali vini. Indicazioni, queste, che dovrebbero evitare confusione e problemi ai produttori che da qui a qualche mese, sono già pronti ad imbottigliare. Il risultato sono cinque liste, due che elencano i vitigni che non possono essere menzionati, una che indica i vitigni che possono essere indicati e due specifiche per i vini spumanti. La possibilità di stilare liste differenziate, per categorie di prodotti vitivinicoli, dei vitigni da escludere nell’etichettatura e nella presentazione dei vini senza Dop o Igp, e dei vitigni da includere nelle informazioni al consumatore, è stata offerta agli Stati Membri dalla stessa Commissione Ue, a patto che non si ingenerino confusioni rispetto a quanto previsto
nell’ambito della classificazione ufficiale nazionale. Da precisare che le indicazioni della circolare valgono solo per la campagna vendemmiale 2009/2010. Per il futuro disporrà il decreto ministeriale in itinere. Intanto, i vitigni legati a doppio filo con le DO sono quelli: riportati in due elenchi allegati alla circolare; le varietà di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una Dop o Igp protetta; le varietà autoctone italiane il cui uso è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini Dop o Igp di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale; varietà autoctone, registrate, anche se coltivate su superfici vitate esigue. Per quanto riguarda gli spumanti, la nota prevede solo due limitazioni, vale a dire i vitigni indicati nei due elenchi allegati alla circolare e quelli strettamente legati ad una denominazione protetta. Per spumanti, ai fini della circolare si intendono solo quelli definiti come “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino spumante di qualità di tipo aromatico”, ottenuti dalla fermentazione alcoolica naturale di uve, mosti di uve o di vini.
Doc Alghero, uno per cinque ... La Doc Alghero perde la tipologia “rosso spumante” ma ne acquista cinque fra le varietà “Merlot”, “Cabernet” e “Cagnulari”, Sono queste le principali novità che verranno apportate al disciplinare di produzione della denominazione d’origine sarda grazie al placet del Comitato nazionale vini. Nello specifico, mentre scomparirà la varietà “Alghero rosso spumante”, la base ampelografia si arricchirà delle tipologie: “Alghero Merlot”, “Alghero Merlot Riserva”, “Alghero rosso Riserva”, “Alghero Cabernet Riserva”, “Alghero Cagnulari Riserva”. Conseguentemente cambiano anche altre prescrizioni di produzione. Sempre in relazione agli uvaggi che possono essere utilizzati per le varietà Alghero rosso, rosato e bianco, la condizione principe resta quella che, anche se si proceda con l’assemblaggio di almeno due varietà, queste siano comunque prodotte da vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Sassari (con l’esclusione dei vitigni aromatici) e che vengano rispettate le condizioni minime di tutela del consumatore rappresentate: dal divieto del riferimento geografico alla Denominazione di Origine Controllata “Alghero”; dalla dimensione dei caratteri con cui indicare le informazioni; dall’ordine decrescente con cui specificare le varietà di uve utilizzate che devono essere minimo il 15% del totale. L’imbottigliamento, tranne gli spumanti, può essere fatto in tutta la Sardegna. Per la vinificazione è stata innalzata l’eccedenza della resa dal 75% all’80% e la correzione dei mosti o dei vini fino al 15% del totale è consentita con mosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti previsti dal disciplinare. Per l’etichettatura è possibile indicare l’origine Sardegna, mentre per il confezionamento via libera al tappo in sughero fino a 3 litri, a quello a vite per le bottiglie da 0,750 litri e a fungo per gli spumanti.

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