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Italia Oggi

Vinificazione in Igp anche oltre il confine ... Fino al 2012 si potrà vinificare un Igp anche oltre i confini amministrativi della zona di produzione purché il disciplinare di produzione ne faccia espressa menzione. Giusto in tempo per la vendemmia 2009, il decreto del Mipaaf del 24 luglio scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, approfitta dell’opportunità offerta dal recentissimo regolamento Ce n. 607/2009 sulle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, per mettere tranquilli i produttori italiani di vini a Indicazione geografica protetta rispetto ai nuovi obblighi imposti dalla disciplina comunitaria. Secondo Bruxelles, infatti, i vini Igp devono essere prodotti entro la zona geografica delimitata dal disciplinare, dove, con il termine produzione, si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento della fase di vinificazione, esclusi solo i processi successivi alla produzione. Le uve, inoltre, devono provenire da tale zona, salvo un massimo del 15% che può provenire da fuori zona, ma sempre dal territorio dello stesso stato membro. Come detto, la norma comunitaria ammette la possibilità di derogare a tali prescrizioni, prevedendo, alternativamente, di poter vinificare l’Igp: in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure, in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure, per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più stati membri o tra uno o più stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. L’essenziale è che ciò sia previsto dal disciplinare di produzione. Il decreto ministeriale nazionale, complice il placet del Comitato nazionale vini, fissa, perciò, termini e condizioni per rendere operativa l’eccezione. Dal 1° agosto scorso (è questo il dies a quo dell’entrata in vigore del decreto), chi lo desidera potrà modificare il disciplinare di produzione di una Indicazione geografica tipica di un vino italiano, inserendo, oltre alla zona di produzione, quella di vinificazione, anche se le due coincidono. Inoltre, sarà appunto possibile vinificare in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, o addirittura, sino al 2012, consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell’area geografica delimitata, fatte salve eventuali (giustificate) disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.

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