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Italia Oggi

I voucher vanno forte ... Il minwelfare: il sistema funziona, soprattutto in agricoltura... Il sistema del lavoro con i voucher funziona. Specialmente in agricoltura. Dal mese di agosto 2008 al 13 agosto 2009 sono stati venduti 1.740.071 buoni lavoro del valore di 10 euro (considerando anche i 93.323 del valore di 50 euro, che sono stati moltiplicati per 5). L’operazione ha un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro di retribuzioni. Il 51,9% dei buoni è stato impiegato dalle imprese agricole, ed il dato tende a crescere per fine anno, in attesa del risultato della campagna di vendemmia che è solo all’inizio. Il quadro sull’utilizzo delle collaborazioni occasionali, che denota un buon stato di salute del lavoro accessorio, è stato illustrato dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, al Meeting di Rimini.

Il lavoro occasionale. Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla legge n. 30/2003 e dal dlgs n. 276/2003 di attuazione (riforma Biagi). La finalità è quella di regolamentare i rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i voucher (buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale Inps (estremamente minima, tuttavia) e quella assicurativa presso l’Inail (normale).

Vantaggi. Per il committente (datore di lavoro), il ricorso al lavoro accessorio conviene perché può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore (lavoratore), la convenienza sta nella possibilità di integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro, inoltre, dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

I committenti. I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere: famiglie, privati; aziende; imprese familiari del commercio, turismo e servizi; imprenditori agricoli; enti senza fini di lucro; enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà).

I lavoratori occasionali e accessori. I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: pensionati (titolari, cioè, di un trattamento pensionistico obbligatorio); studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica (sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado); altre tipologie di prestatori (sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti; fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto). I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

Limiti. I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale, in generale, fino a un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare. Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (opzione valida limitatamemte all’anno 2009), il limite econoimico è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

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