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Italia Oggi

Alcol negli stadi, ordinanze sindacali ko ... L’attuale normativa che regola l’attività di vendita delle bevande alcoliche già tiene conto delle situazioni di criticità e, quindi, l’ordinanza del sindaco che vieta del tutto l’alcool negli stadi non è legittima. È questo il senso dell’ordinanza cautelare che il Consiglio di stato, sez. V, ha emesso sospendendo, di conseguenza, l’efficacia della sentenza di primo grado. Con provvedimento n. 602 del 3 gennaio scorso, il Tar Lazio, Sez. Il ter aveva, invece, respinto il ricorso convalidando con ciò l’operato del sindaco di Lecce che, con apposita ordinanza, ha vietato la vendita e l’introduzione di bevande alcoliche nello stadio comunle durante le partite di calcio. Per il giudice di primo grado il divieto di vendita e introduzione di bevande alcoliche nello stadio comunale, durante le partite di calcio, rientra nella competenza del sindaco, quale ufficiale di governo, come provvedimento riguardante l’ordine e la sicurezza pubblica, in virtù dell’art. 54 del Tuel. A dire il vero, della questione alcol nello stadio se ne era già occupato il Tar Puglia, in forza del fatto che una simile ordinanza era stata già emanata dal sindaco anche se la stessa è stata dichiarata illegittima, in quanto prevedeva un divieto generico e, quindi, in contrasto con la convenzione di Strasburgo del 1985 che consente il divieto all’introduzione dell’alcol negli stadi per le sole partire di calcio. Allora, il Tar Puglia ritenne sproporzionato ed eccessivo un divieto generico esteso ad ogni manifestazione senza una specifica analisi, caso per caso, delle singole manifestazioni sportive diverse da quelle calcistiche, le quali, per l’agonismo, la presenza di pubblico ecc. possano eccezionalmente presentare rischi assimilabili alle partite di calcio. Appresa la lezione, il sindaco di Lecce ha rinnovato il provvedimento restrittivo, ma questa volta in coerenza con quanto Strasburgo impone. La nuova ordinanza, infatti, si limita ad imporre il divieto di vendita e di introduzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale soltanto durante le partite di calcio nonché la vendita degli alcolici negli esercizi pubblici ubicati in prossimità dello stadio comunale durante lo svolgimento delle partite. Il divieto, afferma la sentenza la cui efficacia è stata stoppata dal Consiglio di stato, è necessario per prevenire i problemi di ordine pubblico derivante dall’abuso di alcol e che sono stati diffusi dall’Osservatorio nazionale creato per l’esame dei problemi relativi alle manifestazioni sportive. Peraltro, chiosa la sentenza del Tar Puglia l’interesse economico del titolare del bar interno allo stadio non può che recedere rispetto a quello relativo all’ordine pubblico, senza tener conto, inoltre, che potrà sempre continuare a vendere bevande alcoliche, e altri prodotti alimentari. Ma di questo avviso sembra non essere il Consiglio di stato con ordinanza cautelare n. 11 del 3 luglio scorso ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio.

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