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Italia Oggi

L’ubriaco è multabile senza verbale ... L’automobilista che alza troppo il gomito non può pretendere l’annullamento della misura punitiva se la polizia stradale omette di compilare il verbale stradale. Trattandosi di fattispecie penale infatti non è necessario contestare l’infrazione utilizzando i normali modelli previsti per l’accertamento delle multe. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 19880 del 15 settembre 2009. Un utente stradale è stato pizzicato dalla polizia stradale con troppo alcol nel sangue rispetto al limite previsto dalla legge. Contro la conseguente sanzione penale prevista dall’art. 186 del codice della strada l’interessato ha proposto ricorso al magistrato onorario che ha annullato l’accertamento per mancata compilazione del classico bollettino delle multe da parte della polizia. La Cassazione ha però bacchettato il giudice di pace confermando l’operato della polizia. In materia di infrazioni stradali comportanti l’applicazione di misure punitive penali non vi è infatti alcun obbligo di redazione dei tradizionali modelli di verbale. Per questo vale l’accertamento effettuato con l’etilometro dagli organi di vigilanza.

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