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Italia Oggi

Attenti al Dolcetto ... Obbligo di indicare l’annata di produzione delle uve e maggiore attenzione alle modalità con cui viene declinata la menzione vigna per il Dolcetto d’Alba doc. Sono queste le principali novità del disciplinare di produzione della denominazione d’origine piemontese su cui si è avuto il placet del Comitato nazionale vini. Entrambe le novità riguardano le condizioni di etichettatura. Il nuovo articolo 7, oltre all’obbligo di non utilizzare indicazioni fuorvianti per il consumatore, prevede, infatti, varie prescrizioni sulle modalità attraverso cui ricorrere alla menzione vigna. In primo luogo, le uve devono provenire totalmente dal medesimo vigneto e tale menzione deve essere iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione (schedario sul Sian dopo l’entrata in vigore della nuova legge n. 164/92), Poi, chi, nella designazione e presentazione della doc intende accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” deve aver effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliaraento del vino, utilizzando, per la vinificazione delle uve e l’eventuale invecchiamento del vino, recipienti separati e riportando la menzione “vigna” seguita dal toponimo tanto nella denuncia delle uve, che nei registri e nei documenti di accompagnamento con dimensioni non inferiori al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiori. Altra novità riguarda le caratteristiche al consumo. Il vino “Dolcetto d’Alba”, deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di base pari a 11,50% vol., mentre per il “Dolcetto d’Alba” con menzione “vigna” sale a 12,00% vol. Cambia anche l’acidità totale minima che passa a 4,5 g/l in acido tartarico con un estratto non riduttore di 21 g/l. Le stesse differenze si presentano per la varietà superiore. Eliminati gli ultimi due articoli del disciplinare. Il primo relativo alle qualificazioni aggiuntive alla denominazione diverse da quanto riportato espressamente dal disciplinare. La seconda sanzionatoria rispetto ai prodotti difformi dal disciplinare immessi in commercio.

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