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Italia Oggi

Il Romagna si allarga ... Lo spumante “Romagna Albana” potrà essere prodotto anche negli stabilimenti della provincia di Bologna e si potrà specificare l’attività agricola di chi imbottiglia. Approvate dal Comitato Nazionale Vini le modifiche al disciplinare di produzione della Doc romagnola richieste dall’Ente di tutela Vini di Romagna fra cui, appunto, l’ampliamento della zona di vinificazione. Quest’ultima, d’ora in poi, oltre ai comuni in provincia di Forlì e Cesena e a quelli di Ravenna, ricomprenderà anche i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna coincidendo con i limiti indicati dalla zona di produzione. Il tutto al fine di salvaguardare la tradizionalità del
procedimento. Inoltre, sempre con riferimento alle operazioni di vinificazione, viene semplificato il procedimento di fermentazione del mosto, sostituendo le tradizionali botti in rovere con più semplici contenitori in legno. Per quanto riguarda la coltivazione delle vigne, viene modificato l’art. 4 del disciplinare ammettendo l’irrigazione di soccorso e dando facoltà alla Regione Emilia Romagna, di modificare il limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro in misura inferiore a quello fissato dal disciplinare. Essa, determina di anno in anno l’eventuale restrizione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima che inizi la vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e informandone prontamente il Mipaaf ed il Comitato nazionale vini. Cambiano anche alcune caratteristiche al consumo e la disciplina per l’etichettatura, designazione e presentazione dei vini, il colore diventa giallo dorato, il titolo alcolometrico volumico minimo passa dal 15 al 16%, e l’estratto secco diventa non riduttore e scende da 22 g/l a 2l g/l. Per la presentazione e commercio dello spumante sarà possibile:
specificare la vigna a determinate condizioni, inserire in etichetta toponimi o località se tradizionali e specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore se ammessa dalla disciplina Ue.

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