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Italia Oggi

Bonus per l’agricoltore-venditore ... Il governo vara lo schema di ddl sui farmer market. Corsia agevolata per le produzioni entro 50 km. Posti riservati in mercati e gdo a chi vende prodotti a km zero... Prodotti a km zero sono solo quelli ottenuti in un raggio di 50 km dal luogo di vendita. Affinché possano essere venduti da chi li produce, i comuni dovranno riservare agli imprenditori agricoli almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio, situati in aree pubbliche. Di più. Anche le strutture commerciali potranno riservare alla vendita di prodotti di qualità e a km zero, almeno il 30% della superficie totale di vendita. Non solo. Gli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i loro prodotti in sagre, fiere o manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico, non saranno pi obbligati a comunicare al sindaco del comune in cui avviene la manifestazione il luogo in cui ha sede la propria azienda. Queste sono solo alcune delle facilitazioni previste dal cosiddetto ddl “farmer market” licenziato ieri (in prima lettura) dal consiglio dei ministri. Nuova definizione per i prodotti a km zero. Il testo, rispetto alle bozze anticipate da ItaliaOggi il 28 gennaio e il 10 febbraio 2010, contiene una novità importante. Nella definizione del perimetro territoriale che delimita i cosiddetti prodotti a km zero, il governo stringe le maglie. Infatti, le prime bozze consideravano “prodotti alimentari e agroalimentari a chilometro zero”, quelli: - provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta; - oppure i prodotti posti a una distanza non superiore a 50 km dal confine della regione ove è ubicato il mercato; - o infine “i prodotti per i quali è dimostrato un minor apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto”, rispetto a quelli della stessa specie presenti in altri ambiti territoriali. Come dire, anche se non sono del posto vanno comunque bene purché trasportarli comporti meno inquinamento di altri... L’ultima versione, licenziata ieri dall’esecutivo, invece, è molto più sintetica e stringente. E considera prodotti a km zero tutti quelli “provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato”. In sostanza, non vengono più considerati prodotti a filiera corta, quelli provenienti da altre regioni, sebbene entro un raggio di 50 km dal confine della regione in cui è ubicato il mercato. Né vengono più ammesse le produzioni a basso impatto ambientale. Conteranno, come detto, solo le produzioni effettuate in un raggio di 50 km dal mercato.

Regioni a statuto speciale. Altra novità riguarda la possibilità che le agevolazioni previste dal ddl per i mercatini degli agricoltori e la vendita di prodotti a km zero siano estendibili anche alle regioni a statuto speciale. Nel disegno di legge è stato introdotto un articolo ad hoc, l’undicesimo, che definisce tali disposizioni “compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, Agevolazioni ai supermercati. Per il resto, il ddl ricalca le novità già anticipate da ItaliaOggi. Resta, per esempio, il taglio del 50% dei costi burocratici gravanti su chi intende costruire grandi strutture di vendita e centri commerciali. In sostanza, sia il contributo per il rilascio del permesso di costruzione sia gli oneri legati agli altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica verranno dimezzati qualora i committenti dei nuovi supermercati si impegnino, all’atto della richiesta, “a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30% delle produzioni agricole e agroalimentari complessivamente acquistate su base annua”. Tradotto: chi promette di vendere un minimo di prodotti di qualità certificata o a km zero incasserà un maxiaiuto per la costruzione dei supermercati. Questo impegno, come detto, era già previsto nella primissima bozza di ddl. Ma la promessa era senza scadenza. Poi, il preconsiglio dei ministri ha dettato un limite temporale: cinque anni e non uno di più, entro cui rispettare i patti. Altrimenti scatta “il pagamento integrale del contributo, con tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni”.

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