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Italia Oggi

I vini classici storici? Solo nelle zone più antiche. E attenti a spostare i mosti ... In consiglio dei ministri il dlgs su denominazioni d’origine e indicazioni geografiche... La specificazione “classico” per i vini non spumanti Docg o Doc e la specificazione “storico” per i vini spumanti Docg e Doc” è
riservata ai soli vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma “anche nell’ambito della stessa denominazione”. Non solo. Per il
Chianti Classico la zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti Docg”. Parola del legislatore, che ha stilato la versione definitiva del dlgs sulla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Dopo l’ok incassato in settimana dal preconsiglio, venerdì prossimo il testo dovrebbe andare al vaglio del consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Infatti, il dlgs ha incassato il primo imprimatur del governo, l’11 dicembre 2009. E ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza stato-regioni, il 17 dicembre successivo, a seguito di alcune richieste di modifica, tutte accolte. Tornando ai contenuti, il dlgs riforma anche
la menzione “riserva” e stabilisce che debba essere attribuita ai vini Doc e Docg “sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a: due anni per i vini rossi; un anno per i vini bianchi; un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave (metodo martinotti/charmat); tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia”. Inoltre, “in caso di taglio tra vini di annate diverse”, il dlgs prevede che la vendita dei vini “riserva” sia consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione”. Altro giro, altra corsa. Il dlgs affronta prima il nodo della menzione “novello”. Spiegando che essa “è attribuita alle categorie dei vini a Do e Ig tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Poi interviene sulle menzioni “passito” o “vino passito”, spiegando che verranno “attribuite” alle categorie di vini a “Docg, Doc e Igt tranquilli”, compresi “i vini da uve stramature” e i “vini da uve passite”, ottenuti “dalla fermentazione di uve sottoposte
ad appassimento uaturale o in ambiente condizionato”. Inoltre, la menzione “vino passito liquoroso” verrà attribuita “alla categoria dei vini a Igt, fatto salvo per le denominazioni preesistenti”.

Disciplinari. Il dlgs intenviene anche sui disciplinari di produzione. E spiega che nei protocolli stilati per i vini dop e igp, unitamente alla richiesta di istituzione, bisogna che siano ben chiari:

- primo. La denominazioue di origine o indicazione geografica dei prodotti che si intende tutelare;

- secondo. La delimitazione della zona di produzione;

- terzo. La descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, specie del titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia. Le regioni, va detto, potranno anche derogare ai limiti previsti dal disciplinare, consentendo un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito. Mentre, per i soli vini Igt, è richiesta la mera valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

- quarto. La resa massima di uva e vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Con la specifica che, in assenza di norme più restrittive previste dai disciplinari, perspumanti e vini frizzanti la resa di vino ad ettaro verrà riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all’elaborazione. A tal proposito, il dlgs spiega testualmente che verrà considerata “aumentativa” della resa dichiarata “l’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti”, così come “l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti”. Di più: in assenza di specifiche disposizioni a riguardo nel disciplinare di produzione, il pallino passerà in mano alle regioni, che potranno anche intervenire in materia, definendo condizioni di resa diverse da quelle suddette.

Rivendicazioni, riclassificazioni e declassamenti. Il dlgs stila una lunga lista di comportamenti da tenere per rivendicare le denominazioni, per cambiare la classificazione del
proprio vino o per evitare il suo declassamento. Rispetto alle prime bozze, però, viene inserita
una nuova causa di perdita del diritto a rivendicare Dop o all’Igp. In sostanza, “il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire Dop o Igp” comporterà “la perdita del diritto alla rivendicazione della Dop o della Igp per le partite medesime”.

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