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Italia Oggi

Alcol alla guida, calcoli da rifare ... Misurazione del tasso tenendo conto anche dei centesimi... La Corte di cassazione abbassa di fatto la soglia sufficiente al sequestro della macchina... La Cassazione segna un punto importante contro i pirati della strada abbassando di fatto la soglia del tasso alcolemico sufficiente per il sequestro della macchina. Infatti, l’alcol nel sangue va misurato tenendo conte anche dei centesimi, nonostante le norme contenute nella riforma di due anni fa parlano solo di decimi. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 12904 di ieri, ha accolto il ricorso della procura di Pordenone presentato contro il dissequestro di un’auto. In particolare l’uomo era stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico pari a 1,51 ma il tribunale delle libertà non aveva convalidato la misura cautelare perché la legge del 2007 parla di una soglia pari all’1,5 e senza menzionare i centesimi. Di diverso avviso la Suprema corte che ha invece sottolineato l’importanza del secondo numero dopo lo “0” nonostante il silenzio del legislatore in proposito la cui volontà, ha precisato la quarta sezione penale, “deve essere infatti ricostruita in termini opposti rispetto a quanto sostenuto nell’ordinanza del tribunale delle libertà di Pordenone”. Infatti, la modifica dell’art. 186 c. 2 del codice della strada, introdotta la prima volta con dl 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 2007 n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali”. Pertanto, “è contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi”. Questo anche perché, la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) “era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro. In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile”. In questo caso l’automobilista di Pordenone era stato sorpreso a guidare con un tassi pari a 1,51 g/l di alcolemia, che è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, “pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett. c) codice della strada e non già ai sensi dell’art. 186, c. 2 lett. b), come ritenuto nell’ordinanza impugnata che deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Pordenone”. Con molta probabilità ora all’automobilista verrà di nuovo sequestrata la macchina.

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