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Italia Oggi

Guida e alcol, no alla retroattività ... La Consulta sulla legge di confisca del mezzo... Non è retroattiva, e quindi non si applica prima del 2008, la confisca obbligatoria per la guida in stato di ebbrezza alcolica. È quanto sancito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 196 di ieri, ha dichiarato l’illegittimità limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale,dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dell’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, a. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125. A dubitare della conformità alla Carta fondamentale delle nuove norme sulla confisca obbligatoria è stato il gip di Lecce, chiamato ad emettere un decreto penale di condanna nei confronti di un automobilista fermato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Secondo il magistrato in caso di condanna la confisca avrebbe dovuto essere obbligatoria anche se l’accaduto risaliva a qualche mese prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare il giudice aveva ritenuto che le norme fossero in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. “sarebbe violato l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui “non può essere inflitta una pena
più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato”; norma
interpretata dalla Corte di Strasburgo come applicabile anche nei riguardi della misura della
confisca”. Insomma secondo il gip la confisca avrebbe natura sanzionatoria e quindi non dovrebbe essere retroattiva. Ma non basta. Sempre secondo la toga, la retroattività della misura sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima “per il fatto di comportare un’applicazione estensiva della disposizione penale, sanzionando, in maniera pesantemente pregiudizievole, un soggetto che, all’epoca della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento sull’esistenza di una disposizione penale che non prevedeva l’adottabilità di quel tipo di provvedimento ablatorio”. I giudici hanno accolto questa tesi dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme richiamate all’interno della nuova disposizione di legge.

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