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Italia Oggi

Palloncino batte fumo ... L’automobilista che non rinuncia alla sigaretta durante la prova con l’etilometro non può invocare il difettoso funzionamento dello strumento a causa del fumo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 4938/2010. Un utente stradale è stato trovato alticcio alla guida del proprio veicolo e per questo condannato in sede di giudizio abbreviato a 400 euro di ammenda con conseguente sospensione della patente di guida. Contro questa misura punitiva l’interessato ha avanzato censure anche alla Cassazione ma senza successo. In particolare il fatto che l’autista avesse fumato prima di effettuare l’etilometro non può comportare alcun effetto invalidante della prova tecnica. Specifica infatti il collegio che “il secondo test effettuato alcuni minuti dopo il primo, quando il ricorrente aveva smesso di fumare, aveva dato un esito superiore al primo, cosa che non sarebbe potuta accadere se il primo test fosse stato influenzato da un fattore esterno condizionante e cioè dal fumo”. In pratica, seppure sia sconsigliato fumare prima di effettuare l’etilometro, l’autista negligente non trarrà alcun beneficio giudiziario dalla nicotina.

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