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Italia Oggi

Abuso alcol, potere allo stato ... La competenza alla chiusura dell’esercizio pubblico per violazione delle norme antialcol è dello stato. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 259 depositata il 21 luglio scorso ed emessa a seguito di un ricorso presentato dalla provincia di Bolzano, per conflitto di attribuzione. In primo piano, l’ordinanza di chiusura per sette giorni di un bar a seguito dell’accertamento, nel corso di controlli di polizia, nella somministrazione di bevande alcoliche, oltre l’orario consentito; e ciò, in violazione dell’art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito dalla legge 160/2007. La questione affrontata dalla Corte costituzionale, però, non riguarda solo province e regioni autonome ma ha portata generale, in relazione al riparto di competenze disposto a seguito della modifica dell’art. 117 V Cost. A seguito delle nuove attribuzione, infatti, sono state assegnate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa locale, e quindi anche di controllo sui pubblici esercizi, ma è stata mantenuta in capo allo stato la competenza in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Nella citata sentenza viene evidenziato come il provvedimento di sospensione dell’attività nell’esercizio puhblico è stato posto in essere “in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6 del dl n. 117 del 2007”. Del resto la Corte aveva già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 152 del 2010, che tale norma si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una “presa di coscienza dei pericoli, per l’incolumità degli utenti della strada, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche”. Cosicché risulta evidente, sottolinea la sentenza, che i provvedimenti adottati in attuazione del dl 117/2007 “sono volti esclusivamente a evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico”, con la conseguenza che i provvedimenti adottati dal commissario di governo, nelle province di Trento e Bolzano o dai prefetti nelle altre regioni, “non lede alcuna competenza, in quanto adottati nell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza”.

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