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Italia Oggi

Sanata la guida alticcia ... L’ebbrezza leggera già contestata non è punibile né come reato né come illecito. È l’effetto della riforma che entra in vigore domani... L’avvenuta depenalizzazione dell’ebbrezza leggera comporta evidenti benefici anche per tutti gli utenti stradali già denunciati e condannati che non saranno imputabili per il vecchio reato e non saranno sottoposti nemmeno alla nuova sanzione pecuniaria. Per i soggetti drogati o troppo alterati dall’alcol sarà il prefetto a disporre la definitiva sottrazione del veicolo e questa regola entra in vigore domani, assieme al resto della riforma stradale che non necessita di regolamenti o decreti attuativi per essere operativa. L’avvenuta depenalizzazione dell’ebbrezza leggera comporta evidenti benefici anche per tutti
gli utenti stradali già denunciati e condannati che non saranno sottoposti nemmeno alla nuova sanzione pecuniaria. Ma attenzione alla confisca amministrativa del veicolo. Intanto con i lavori socialmente utili l’interessato potrà anche sperare di rivedere il suo mezzo. Per i soggetti drogati o troppo alterati dall’alcol sarà però il prefetto a dire l’ultima parola e questa regola entrerà in vigore domani, assieme al resto della riforma stradale che non necessità di regolamenti o decreti attuativi. Lo evidenzia la relazione n. III/08/10 datata 3 agosto 2010 della Corte di cassazione, specificamente dedicata alla riforma stradale, la legge 29 luglio 2010, n. 120. Intanto per oggi è attesa l’annunciata circolare ministeriale che chiarirà alle forze di polizia tutti i dettagli del pacchetto d’agosto. La relazione della Cassazione è specificamente dedicata alla guida alterata, l’argomento di maggior novità del nuovo codice stradale, praticamente già in vigore dal 30 luglio scorso. La prima vera novità della legge 120, specifica la nota, è rappresentata dall’avvenuta depenalizzazione
dell’ebbrezza leggera, quella conseguente ad un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Se il provvedimento penale è pendente l’automobilista ha ora “diritto all’archiviazione o alla sentenza liberatoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, come sancito dall’art. 2, secondo comma, cod. pen., se vi è stata condanna definitiva, cessazione dell’esecuzione e degli effetti della medesima”. Non ci sarà però nessun passaggio di carte fra tribunale e autorità amministrativa. Specifica infatti l’autorevole relazione che nella legge non è prevista alcuna deroga al principio di irretroattività dell’illecito amministrativo. Confermata anche la depenalizzazione della guida alcolica accertata su base sintomatica. Specifica infatti la nota che in caso di assenza o rifiuto di sottoporsi all’etilometro l’utente stradale sanzionato amministrativamente per ebbrezza lieve, salva l’applicazione della misura penale conseguente al rifiuto. Per il conducente alterato dall’alcol che provochi un incidente arrivano misure più severe. Specifica infatti la Cassazione che il nuovo comma 2-bis dell’art. 186 del codice stradale è specificamente dedicato a questo inasprimento e che in caso di ebbrezza grave scatta sempre anche la revoca della patente. Ma sono previste anche nuove misure alternative sia alla pena pecuniaria che a quella detentiva per gli amanti occasionali dell’alcol. Se il conducente alterato non ha provocato un sinistro stradale sarà possibile ammetterlo, per una sola volta, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità che costituirà una vera e propria causa di estinzione del reato. In tal senso al giudice viene imposto di fissare una nuova udienza “la quale si riflette in maniera singolare sulle eventuali sanzioni amministrative accessorie irrogate con la condanna. Infatti nella stessa udienza il giudice deve obbligatoriamente ridurre della metà quella della sospensione della patente e revocare quella della confisca del veicolo, il quale, pertanto, deve essere restituito al suo proprietario. Nulla dice la norma, invece, con riguardo alla revoca della patente, che, ove disposta, sembrerebbe dunque rimanere efficace”. Anche le novità sull’alcol zero sono state poi esaminate dall’autorevole relazione. A parere della Cassazione l’infrazione più leggera, corrispondente a 155 euro di multa per chi risulta semplicemente positivo al test (ma inferiore a 0,5 g/l), può essere applicata anche in mancanza di etilometro o analogo strumento di controllo. Questa ipotesi, tutta da verificare, mal si concilia con l’accertamento sintomatico dell’ebbrezza leggera e per questo è probabile che non sarà avallata dalle istruzioni ministeriali. In pratica non si comprende come possa differenziarsi la sintomatologia del soggetto appena positivo all’alcol da quella del soggetto in stato di ebbrezza. Anche l’alterazione da sostanze stupefacenti ha subito modifiche, prosegue la nota. In buona sostanza la riforma tende ad agevolare il controllo non invasivo su strada per consentire alla polizia stradale di attivare maggiori azioni di contrasto. Molto interessanti infine le considerazioni sulla nuova natura giuridica della confisca. Con la legge 120/2010 questo importante provvedimento cautelare reale, da domani, diventerà una sanzione amministrativa accessoria. In pratica non sarà più possibile sequestrare penalmente il veicolo in caso di grave alterazione per alcol o droga. Andranno in soffitta i vecchi moduli di polizia giudiziaria e scatterà una procedura amministrativa che vedrà coinvolto il prefetto, cui viene riservata specificamente l’applicazione della sanzione amministrativa.

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