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Italia Oggi

La samba di Bacco ... Il Brasile volgarizza le denominazioni... Il Brasile, paese un tempo in via di sviluppo, oggi protagonista economico e politico del nuovo mondo, ha riscritto le regole nazionali in tema di commercializzazione del vino. In 109 articoli e un bel po’ di allegati sono stati pubblicati, sotto forma di progetto di legge, i nuovi standard di qualità. Non solo. Brasilia detta anche una nuova disciplina per l’etichettatura del vino. Tutte cose che hanno provocato la reazione immediata della Unione europea, principale produttore al mondo, con un valore complessivo di esportazioni, che nel 2009 ha superato i 5 miliardi di euro. A leggere la posizione ufficiale di Bruxelles del 27 agosto scorso, i temi del contendere non mancano: si va dalla disciplina dei termini “conhaque” and “champanha”, traduzioni in portoghese delle denominazioni “Cognac” e “Champagne”, al regime giuridico della Grappa, passando per i nuovi limiti sui contaminanti e le nuove regole sull’uso di menzioni strategiche sul mercato del vino (spumante, secco, semi-secco, dolce ecc.). Pubblicata sul Diário Oficial da União (la gazzetta ufficiale brasiliana) n. 104, del 2 giugno 2010, la nuova disciplina non è ancora entrata in vigore, atteso che, si dovranno valutare le reazioni degli altri paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto); reazione che l’Ue non ha tardato a notificare nell’ambito del Trattato sulle barriere tecniche al mercato (cosiddetto trattato Tbt). Ma andiamo con ordine. La principale preoccupazione dell’Ue (e della Commissione in particolare) è il rischio di volgarizzazione cui andrebbero incontro termini come “Cognac”, “Grappa” e “Champagne” trattate nella proposta di legge brasiliana alla stregua di semplici denominazioni di vendita e non già come indicazioni geografiche. La posizione ufficiale di Bruxelles, infatti, ribadisce che le tre denominazioni costituiscono denominazioni geografiche vitivinicole. E, in quanto tali, dovrebbero godere dello speciale regime previsto dal Wto (accordo Trips), che le tutela contro abusi consistenti anche da semplici traduzioni. Il Cognac torna poi come terreno di discussione sotto il diverso profilo dei livelli massimi di sostanze volatili, che Brasilia vorrebbe disciplinare in chiave più restrittiva rispetto alle condizioni merceologiche generalmente riconosciute sui mercati internazionali ed europei in particolare. Altro tema caldo è il regime dei termini extra brut, brut, extra dry, secco o asciutto, dolce e abboccato per i vini spumanti e i vini spumanti gassificati che, nella proposta brasiliana, sarebbe difforme dal contesto internazionale. I brasiliani vorrebbero riservare il termine “dolce” (doce in portoghese, ndr) ove il vino spumante ha un tenore di zucchero superiore a 60 g/l, il termine melo-seco se il tenore di zucchero è compreso tra 20 e 60 g/l, mentre per il termine secco (seco, ndr) allorché il tenore di zucchero deve essere inferiore a 20 g/l. Al contrario gli standard della Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv) ripresi anche dalla legislazione comunitaria, riferiscono il termine “extra brut” al tenore di zucchero compreso tra 0 e 6 g/l; l’indicazione “brut”, invece, a un tenore di zucchero inferiore a 12 g/l; “extra dry” si può invece utilizzare se il tenore zuccherino è compreso tra 12 e 17 g/l; secco o asciutto è lecito allorquando il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l; l’indicazione di “abboccato” è ammessa se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l; mentre, infine, la dizione “dolce” è autorizzata ove il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l. E poi preoccupante, agli occhi di Bruxelles (ma soprattutto di Madrid e Lisbona) la regola, che vorrebbe imporre per la sangria l’obbligo di un contenuto minimo di succo di frutta pari al 10%; prescrizione quest’ultima sconosciuta dal regolamento comunitario n. 1601/1991/Cee, che, va ricordato, contiene regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Infine, un ulteriore profilo di approfondimento riguarda la richiesta di Bruxelles di rivedere la previsione sui limiti di alcuni contaminanti, quali stagno e ferro. Per queste due sostanze, l’Ue si limita a ricordare che non esisterebbero standard internazionali di riferimento, come invece per l’arsenico, il piombo, il rame e lo zinco; ragion per cui, i limiti su ferro e stragno, ove confermati da Brasilia, sarebbero secondo Bruxelles, di per sé, delle barriere all’ingresso. Un sillogismo giuridico, questo, a dire il vero, piuttosto dubbio. Il quadro comunque è più ampio. La proposta brasiliana si inserisce in un processo di revisione, che i paesi emergenti stanno propugnando in diverse sedi con riferimento alle regole sulla commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari. Si apre così una fase nuova di negoziazione tra l’Ue e il Brasile, al fine di comporre le potenziali diversità giuridiche tra i due mercati, che potrebbero pregiudicare gli operatori comunitari. Che questo pregiudizio, poi, sia giuridicamente legittimo alla luce delle regole internazionali del Wto appartiene a tutt’altra partita.

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