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Italia Oggi

Meno tasse per pane e vini ... Prelievo fiscale calcolato sulle rendite dei terreni... Il decreto pubblicato in Gazzetta estende la platea dei prodotti interessati... Con l’emanazione del nuovo decreto biennale del ministero dell’economia di concerto con quello delle politiche agricole, ecco i nuovi beni agricoli e ittici assorbiti dalla tassazione fondiaria: prodotti ittici, farina e sfarinati, pane, grappa, vini a base di frutta, malto e birra. È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dello scorso 10 settembre, il decreto biennale del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole, concernente le attività considerate produttive di reddito agrario, ai sensi della lettera c), del comma 2, dell’art. 32, dpr n. 917/1986. La nuova tabella, allegata in calce al decreto indicato, entra in vigore a partire dall’anno in corso (2010), individua i prodotti assorbiti dalla tassazione fondiaria con l’indicazione specifica dei beni e con riferimento alla classificazione delle attività “Ateco 2007”, approvata con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle entrate del 16/11/2007, ampliando la gamma dei prodotti indicati con il precedente decreto del 26/10/2007, valido per gli anni 2007 e 2008, ancorché applicato per l’intero triennio 2007/2009. In effetti, nel nuovo allegato, si riscontra la presenza di nuovi prodotti come la farina, gli sfarinati, il pane, la grappa, il malto, la birra ed i vini a base di frutta, ma soprattutto i prodotti derivanti dalla produzione (e non solo dalla “conservazione”) di pesce, crostacei e molluschi; ciò sta semplicemente a significare che la tassazione fondiaria potrà essere estesa anche all’attività di allevamento di pesci, molluschi e crostacei e non solo mera attività di conservazione degli stessi.
Sul punto, si rende necessario evidenziare che, grazie alla richiamata lettera c), comma 2, dell’articolo 32 del Tuir e del terzo comma, dell’articolo 2135 c.c., potranno beneficiare della tassazione fondiaria le attività agricole connesse a quelle principali (coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali) di lavorazione e trasformazione di prodotti ottenuti in via “prevalente” dalla coltivazione del bosco o del fondo o dall’allevamento di animali, se indicati nel decreto biennale in commento. Inoltre, per completezza, è opportuno ricordare le disposizioni, di cui al comma 2, dell’articolo 56-bis del Tuir, che permettono la tassazione forfetaria mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25% dei corrispettivi registrati o da registrare ai fini Iva per i prodotti agricoli lavorati e fuori tabella, nonché il documento di prassi ministeriale (cm n. 44/E del 2004) con la quale le Entrate hanno fornito un utile chiarimento, nel caso in cui i prodotti ottenuti dalla lavorazione rientrino o meno tra quelli individuati nel decreto in commento; nel primo caso si rende applicabile una franchigia pari al doppio della quantità di prodotti ottenuti dalla propria attività agricola principale, con conseguente assorbimento dell’eccedenza nel reddito fondiario, nel secondo caso se i beni prodotti non sono inseriti nella tabella allegata al decreto, tutto il reddito dovrà essere determinato con i criteri del reddito d’impresa (ricavi meno costi), ai sensi degli articoli 55 e seguenti del medesimo testo unico.

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