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Italia Oggi

Con l’alcol i decimali fanno la differenza ... Bastano due misurazioni con l’etilometro superiori anche solo di un centesimo alla soglia di 1,5 g/l per incorrere nelle sanzioni più pesanti previste dal codice stradale per chi guida alterato dall’alcol. E non serve a nulla pretendere l’applicazione di una fattispecie sanzionatoria più leggera nonostante il superamento sia così leggero. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 18/08/2010, n. 32055. Un automobilista è stato fermato dalla polizia stradale e trovato decisamente alterato dall’alcol con due misurazioni pari a 1,56 g/l di alcol nel sangue. Contro le conseguenti sanzioni previste in materia ed in particolare il sequestro del mezzo ai fini della confisca l’interessato ha proposto ricorso al tribunale del riesame ma senza successo. E la Cassazione ha confermato la legittimità della severa decisione dei giudici di merito. In buona sostanza il legislatore non ha indicato i numeri centesimali corrispondenti alle tre differenti soglie di alterazione che prevedono un progressivo incremento della gravità delle sanzioni conseguenti. Ma questo non significa che questi dati non abbiano valore anche perché letteralmente le soglie sono individuate facendo riferimento ad ambiti ben delimitati al cui superamento scattano determinate conseguenze. Oltre alla recente modifica estiva introdotta con la legge 120/2010, un sensibile inasprimento delle punizioni previste in materia di guida alterata è stato introdotto qualche tempo fa con il dl 117/2007, convertito nella legge 160/2007. La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico, specifica la sentenza, “era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro”. In pratica l’omessa indicazione nell’art. 186 del codice della strada dei centesimi di grammo lascia impregiudicati gli effetti di qualsiasi superamento delle soglie di legge. Nel caso di due ripetute misurazioni di 1,56 g/l, effettuate a distanza di almeno 5 minuti l’una dall’altra pertanto troveranno applicazione i più gravi provvedimenti sanzionatori previsti dalla lettera c) dell’articolo 186 cds, compreso il sequestro per la definitiva confisca del veicolo di proprietà del trasgressore.

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