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Italia Oggi

Per i supermercati paletti alla vendita di alcolici ... Il sindaco può imporre il divieto dalle 18 alla chiusura... Il sindaco di un comune può legittimamente adottare per motivi di ordine pubblico una ordinanza contingibile e urgente con la quale imporre il divieto nei confronti di un supermercato di somministrare bevande alcoliche dalle ore 18 fino alla chiusura. Lo ha affermato il Tar Veneto, Sez. 11, con la sentenza n. 1245 depositata in data 20 luglio 2011. La vicenda prende spunto dall’adozione da parte del sindaco di un comune veneto di un’ordinanza contingibile e urgente con la quale veniva ordinato a un supermercato il divieto di vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 18 fino all’orario di chiusura dell’esercizio e fino a una precisa data. La motivazione del provvedimento faceva riferimento alle seguenti circostanze:

- nei pressi del supermercato era particolarmente diffuso il consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via con fenomeni di disturbo alla sicurezza urbana per frequenti litigi tra persone in stato di alterazione alcolica;

- si erano verificati nei pressi del supermercato frequenti episodi violenti, anche con risse e anche con l’apporto di soggetti che avevano acquistato alcolici nel supermercato.

Il Tar ha rilevato che l’amministrazione aveva depositato in giudizio la relazione del questore nella quale erano elencati gli specifici episodi di pericolo per la sicurezza pubblica verificatisi nei pressi e all’interno del supermercato. “Tale relazione”, ha proseguito il Collegio, “comprova l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dall’amministrazione”. “Ne consegue”, ha aggiunto la sentenza, “che il sindaco ha fatto corretta applicazione dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali secondo cui, quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. “La limitatezza nel tempo del provvedimento impugnato”, ha concluso il Tar, “lo circoscrive proprio in relazione a quelle necessità di ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 54 del Testo unico degli enti locali”.

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