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Italia Oggi

Mangiare a km 0 ... Sul mercato arriva l’oste-contadino ... Un emendamento al dl Fare libera il consumo sul posto ... Via libera al consumo sul posto dei prodotti degli agricoltori. E questa, per i produttori, l’unica facilitazione varata il lunedì scorso dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali del Senato al decreto Fare, il cui testo stamane approda in aula. Perché, dalla lettura delle disposizioni in vigore e il confronto con le modifiche proposte dai senatori, riforme di rilevo sono del tutto assenti. E anzi, si potrebbe aggiungere che le misure introdotte sono addirittura peggiorative per il settore. Vediamo perché. ECCEZIONI. La prima modifica approvata dalle commissioni riguarda l’esonero dalla presentazione della comunicazione d’inizio attività, prevista dall’art. 4 del dlgs 228/2001, nel caso in cui la vendita avvenga all’aperto, nell’ambito dell’azienda agricola; nonché per la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, Questa novità è, in realtà, peggiorativa rispetto alla normativa in vigore. In quanto la vendita all’aperto è già consentita sia all’interno dell’azienda sia in altri spazi non al chiuso, anche estranei all’azienda, purché nella disponibilità della stessa. Questa possibilità di vendere all’aperto ovunque senza alcuna formalità non era prevista nel dlgs 228/2001, ma è stata introdotta alcuni anni fa dalla legge 81/2006. di conversione del dl 2/2006. Per consentire la vendita ai produttori che non dispongono di un fondo fronte strada e per chiudere una querelle scoppiata sul tema tra l’Anci e il ministero dello Sviluppo economico, VENDITA IN AZIENDA. Penalizzante per il comparto agricolo, inoltre, sembra la scelta di cancellare l’obbligo della comunicazione (e i relativi vincoli) per la vendita in azienda, soltanto se questa avviene a cielo aperto. Sostituendo, infatti, un nuovo comma voluto dai senatori al secondo comma dell’art. 4 del dlgs 228/2001, si dovrebbe dedurre che la vendita in locali, seppur all’interno dell’azienda, è per esclusione soggetta a comunicazione se avviene al chiuso. Ipotesi, questa, esclusa dalla normativa vigente. Ma stando così le cose significa che tutti gli imprenditori agricoli, per svolgere l’attività di vendita, dovranno essere in possesso dei requisiti morali previsti dal comma 6 del medesimo articolo 4 del dl 1. Cioè, non aver collezionato condanne per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. VENDITA ON-L1NE IMMEDIATA. Uno degli emendamenti approvati in senato prevede all’art. 4 del dlgs 228/2001, di un nuovo comma (4 bis) che stabilisce: “La vendita diretta mediante commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione”. Ma questa nuova disposizione è del tutto inutile, perché già un anno fa, col comma 1 dell’art. 27 del dl 5/20 12 era stata prevista l’efficacia immediata della comunicazione per la vendita in forma itinerante e del commercio elettronico. Il tutto attraverso un espresso richiamo, contenuto al comma 3 dell’art. 4 del dlgs del 2001. IL CONSUMO SUL POSTO. Questo, una volta in vigore, sarà un elemento di novità per il settore agricolo. Oggi il consumo sul posto di prodotti degli agricoltori è possibile solo per le aziende agrituristiche. La nuova facoltà introdotta al senato di consentire il consumo immediato, utilizzando gli arredi dell’azienda agricola e senza più possedere la licenza agrituristica, pone di fatto l’imprenditore agricolo sullo stesso piano dei commercianti in senso stretto. Che di questa possibilità già fruiscono da diversi anni (art. 3 dl 223/2006). Ma anche in questo caso le novità sono limitate, visto che l’articolo 191 del Testo unico di pubblica sicurezza già consente il consumo sul posto del vino. Seppur in particolari fattispecie. ASPETTI TECNICI. Da ultimo, nell’emendamento del senato al dl del Fare è previsto un nuovo comma all’art. 4 del dlgs 228/2001 (l’8- ter): questo prevede che la vendita dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita. Che può esercitarsi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. Ma questa libertà di vendita, in deroga alle prescrizioni urbanistiche e alle destinazioni d’uso dei locali, ha fatto infuriare il presidente di Rete Imprese Italia, Ivan Malavasi, che ha definito la cosa “un ingiustificate e incomprensibile vantaggio che viene concesso agli imprenditori agricoli”. Per altro, anche in questo caso potrebbe trattarsi di una liberalizzazione fantasma, se non di una restrizione alla libera vendita. In quanto viene introdotta nella disciplina una limitazione territoriale, quella “comunale”, al raggio d’azione degli agricoltori. Limitazione finora non prevista da alcuna normativa. PASTAZZO. Infine, nella selva di emendamenti che compongono il decreto del Fare all’esame del Senato ne sbuca anche uno sul “pastazzo”, un composto ricavato dagli scarti di lavorazione degli agrumi, destinato a usi agricoli e zootecnici. L’emendamento chiede l’emanazione di un decreto che consenta produzione, commercializzazione e uso del pastazzo.

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