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Italia Oggi

Vino, semplificati possibili … Le novità contenute nel Testo unico della legge 236/2016 devono poter essere attuate... Ma i viticoltori restano in attesa dei decreti attuativi... Il grande entusiasmo con il quale sia i produttori di vino che le istituzioni hanno accolto l’approvazione della legge n.236/2016, cosiddetta “Testo unico del vino”, rischia di scemare se i decreti attuativi, necessari per dare il via alle disposizioni più rilevanti, non verranno quanto prima emanati dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). Dopo la pubblicazione della citata legge sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2016 si rileva solamente l’emanazione della circolare n. 1522 del 30.12.2016 a cura del dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) presso lo stesso Mipaaf che però non tocca tutte le tematiche contenute nei 91 articoli del Testo unico, articoli che raccolgono tutta la normativa del settore vitivinicolo, dalla produzione alla commercializzazione. La “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (così è rubricata la legge approvata all’unanimità dalla commissione agricoltura alla camera in sede legislativa e ampiamente condivisa dalle associazioni dei produttori) ha un impianto chiaro che facilita i produttori e gli operatori del settore, snellisce sensibilmente gli aspetti burocratici, prima contenuti in una miriade di disposizioni, con il fine di avere più certezza del diritto, meno contenziosi e un miglior sistema di controllo della filiera. Tra le disposizioni più rilevanti contenute nel provvedimento si segnalano: a) il riconoscimento del patrimonio vitivinicolo, il vino, la vite e i territori viticoli, frutto dell’insieme del lavoro, delle competenze e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare e la definizione di vitigno autoctono italiano; b) la salvaguardia, con interventi di ripristino e di manutenzione, dei “vigneti eroici o storici”, vale a dire quelli a forte rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale, che saranno individuati con apposito decreto; c) l’istituzione presso il Mipaaf del cosiddetto “schedario vitivinicolo” contenete le informazioni sul potenziale produttivo viticolo con l’obbligo, per l’amministrazione, di notificare ai produttori, entro il 31 luglio di ogni anno, le eventuali modifiche effettuate con il fine di aggiornare i massimali di produzione delle uve Docg, Doc d Igt; d) la semplificazione delle comunicazioni da effettuare all’Icqrf in merito alle planimetrie dei locali dove avviene la produzione e di quelle relative alle pratiche enologiche, con una rivisitazione, migliorativa, dei periodi di fermentazione; e) la riduzione, da 10 a 7 anni, del termine necessario per il riconoscimento di una Docg partendo da una Doc, nonché del termine per la cancellazione delle denominazioni non rivendicate o non più utilizzate da nessun produttore: basteranno infatti tre campagne consecutive, invece di quattro, perché il Mipaaf ne possa chiedere la cancellazione d’ufficio. Tale procedura tutela le certificazioni presenti evitando un proliferare di nuove a fronte di vecchie non più rivendicate; f) nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità: in particolare è concessa la possibilità di effettuare la stampa dei contrassegni (fascette), obbligatori per le Docg e facoltativi per le Dop, presso tipografie allo scopo autorizzate e non solo più in via esclusiva tramite Poligrafico della Zecca dello Stato; nonché la possibilità, su scelta del Consorzio di tutela di riferimento, di adottare altri sistemi di tracciabilità alternativi al contrassegno; g) norme semplificative per la tenuta dei registri e per le comunicazioni relative ai recipienti per i piccoli produttori di aceti; h) la dematerializzazione dei registri del settore vitivinicolo a partire dal 1° gennaio 2017 e l’istituzione di un Registro unico dei controlli ispettivi (Ruci) con il fine di eliminare le attività di controllo ritenute non necessarie o le duplicazioni delle stesse, prevedendo un’attività di coordinamento in capo al Mipaaf. Tutti i controlli dovranno essere riportati nel sopracitato Registro unico e gli ispettori dovranno, prima di procedere con i controlli ispettivi, verificare se non vi siano già state ispezioni nel medesimo campo da parte di altri enti; i) l’introduzione del ravvedimento operoso, che consente al produttore di sanare spontaneamente le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione di dichiarazioni o comunicazioni, pagando una sanzione ridotta a un quinto. Per poter fare in modo che i produttori possano beneficiare delle importantissime novità introdotte risulta però in molti casi necessaria l’emanazione di provvedimenti attuativi; i più urgenti risultano essere quelli in tema di controlli, schedario vitivinicolo e sistemi alternativi di contrassegno, anche per non rendere vano l’importante lavoro svolto da parte delle istituzioni.

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